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Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 38 pagine

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Capitolo 3a: Utilizzo dei dati del C-VIS ai fini della segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS)

Art. 22e

1La COA fedpol trasmette su domanda scritta e in modo sicuro i dati del C-VIS riguardanti una persona scomparsa o una persona bisognosa di protezione cui dev’essere impedito di viaggiare all’autorità tenuta a procedere a una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2018/186217.

2Le autorità seguenti possono rivolgersi alla COA fedpol:

a. le autorità di protezione del minore e dell’adulto;

b. le autorità giudiziarie;

c. le autorità di perseguimento penale.

3La SEM trasmette in modo sicuro alle autorità di protezione del minore e dell’adulto e alle autorità giudiziarie a livello federale, cantonale e comunale che ne fanno richiesta scritta i dati del C-VIS che sono stati utilizzati ai fini della segnalazione nel SIS.

Art. 26a Conservazione dei dati nel C-VIS

1I dati del C-VIS sono conservati al massimo cinque anni.

2Il termine inizia a decorrere:

a. dalla data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno, in caso di rilascio di questi documenti;

b. dalla nuova data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno, in caso di proroga di un visto o di rinnovo di un titolo di soggiorno;

c. dalla data in cui il fascicolo di una domanda è creato nel C-VIS, in caso di ritiro o chiusura della domanda;

d. dalla data della decisione dell’autorità competente in materia di visti e di permesso di soggiorno, in caso di rifiuto, annullamento o revoca di un visto o di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio.

3Le impronte digitali e le immagini del volto dei minori di età inferiore ai 12 anni sono cancellate in automatico allo scadere del visto o del titolo di soggiorno. In caso di visto per un soggiorno di breve durata i dati sono cancellati nel momento in cui i minori di età inferiore ai 12 anni escono dallo spazio Schengen.

17 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 nov. 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.