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Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 38 pagine

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Ordinanza VIS «%ASFF_YYYY_ID»

a. VIS Mail: il sistema di comunicazione che consente, attraverso l’infrastruttura del C-VIS, la trasmissione di dati tra gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS UE)2;

Art. 5 cpv. 1

1ORBIS contiene i dati relativi a ogni domanda di visto per un soggiorno di breve durata ricevibile e i dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata, definiti negli allegati 2 e 2a.

Art. 6, rubrica e cpv. 1

Registrazione dei dati in ORBIS da parte delle autorità competenti per i visti per soggiorni di breve durata

1Qualora una domanda di visto per un soggiorno di breve durata sia ricevibile secondo l’articolo 19 del codice dei visti, le autorità competenti per i visti registrano in ORBIS, conformemente agli articoli 8–14 del regolamento VIS UE3, i dati menzionati nell’allegato 2, iniziando dai dati della categoria I, quindi, in funzione dello svolgimento della procedura, proseguendo con i dati delle categorie II–VI.

Art. 6a Registrazione dei dati in ORBIS da parte delle autorità competenti

per i visti per soggiorni di lunga durata

1Al deposito di una domanda di visto per un soggiorno di lunga durata, le autorità competenti in materia di visti registrano in ORBIS, conformemente all’articolo 22 bis del regolamento VIS UE4, i dati menzionati nell’allegato 2a. I dati vengono trasferiti in automatico al C-VIS. I dati delle categorie II–V sono parimenti registrati e trasferiti al C-VIS in funzione dello svolgimento della procedura conformemente agli articoli 22 quater – 22 septies del regolamento VIS UE.

2Le impronte digitali sono registrate in ORBIS unicamente se il richiedente del visto per un soggiorno di lunga durata deve presentarsi di persona ai fini del controllo biometrico nell’AFIS in virtù dell’articolo 87 capoversi 1 lettere a–g e 5 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa.

3L’immagine del volto è registrata in tutti i casi in ORBIS e viene precisato se è stata rilevata sul posto o se la fotografia è stata digitalizzata. Se la persona si presenta sul posto secondo il capoverso 2, l’immagine del volto dev’essere rilevata in diretta sempreché sia disponibile l’infrastruttura necessaria.

2 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.