Progetto
Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 38 pagine
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Ordinanza VIS «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 27 cpv. 1 e 2
1Se una persona acquisisce la cittadinanza svizzera:
a. la SEM cancella senza indugio il fascicolo relativo alla domanda della persona interessata e, all’occorrenza, i collegamenti con i fascicoli del coniuge, dei figli e del gruppo con cui ha viaggiato, purché i dati relativi alla domanda siano stati registrati dalle autorità svizzere;
b. la SEM informa senza indugio gli Stati Schengen che hanno registrato i dati relativi al visto.
2Le autorità competenti in materia di cittadinanza sono tenute a informare la SEM (Sezione Basi visti e Divisione Dimora) di tutte le naturalizzazioni.
29a Registrazioni
1Tutte le operazioni di trattamento dei dati del C-VIS realizzate in virtù del capitolo 3 sezione 3 devono essere registrate. Tali registrazioni vertono sugli elementi seguenti:
a. finalità esatta della domanda con indicazione delle infrazioni penali in questione;
b. decisione sulla ricevibilità della domanda;
c. segnalazione nazionale del fascicolo;
d. data e ora della consultazione;
e. esistenza di una procedura urgente e risultato dell’esame ex post;
f. dati utilizzati per la ricerca;
g. collaboratore che ha effettuato la consultazione e collaboratore che ha trasmesso i dati.
2La SEM e fedpol tengono dei registri del personale debitamente autorizzato ad inserire nel C-VIS o ad estrarre i dati dal C-VIS.
3Le registrazioni sono conservate al massimo un anno dopo la cancellazione dei dati consultati secondo l’articolo 26a sempreché non siano state utilizzate nel quadro di una procedura di sorveglianza. Le modalità sono rette dall’articolo 22 vicies paragrafo 4 del regolamento VIS UE18.
Art. 30, rubrica e cpv. 2 Comunicazione di dati a terzi da parte della SEM
2In un caso individuale, i dati seguenti del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale ai sensi dell’allegato del regolamento VIS UE19 per dimostrare l’identità di un cittadino di uno Stato terzo, anche ai fini del ritorno o dell’ammissione nel quadro di un gruppo di rifugiati, se sono adempite le condizioni dell’articolo 31 paragrafo 2 del regolamento VIS UE:
a. i dati personali: cognome, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze attuali, sesso, luogo di nascita;
18 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.
19 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.