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Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 38 pagine

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Ordinanza VIS «$$e-seal» «%ASFF_YYYY_ID»«$$QrCode»

b. i dati relativi al documento di viaggio: tipo e numero del documento di viaggio, Paese che lo ha rilasciato e data di rilascio e di scadenza, una copia digitale della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio;

c. per le persone che richiedono un visto per un soggiorno di breve durata, l’indirizzo del domicilio;

d. per i minori, nome e cognome dei detentori dell’autorità parentale o del tutore legale;

e. le impronte digitali della persona.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 30a Comunicazione di dati a terzi da parte della COA fedpol

1I dati forniti al C-VIS per fini di sicurezza non possono essere comunicati né a Stati terzi né a organizzazioni internazionali o enti privati.

2In un caso individuale, i dati seguenti del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo ai fini di prevenzione in caso di pericolo imminente legato a un atto terroristico o di pericolo imminente per la vita di una persona legato a un reato grave, se sono adempite le condizioni dell’articolo 31 paragrafo 5 del regolamento VIS UE:20

a. i dati personali: cognome, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze attuali, sesso, luogo di nascita;

b. i dati del documento di viaggio: tipo e numero del documento di viaggio, Paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio e di scadenza.

3Si applicano le condizioni di cui agli articoli 19–21.

4La COA fedpol comunica i dati del C-VIS a un’autorità incaricata di uno Stato terzo terzo unicamente se non ne risulta alcun pericolo per la persona.

5Verifica il percorso migratorio della persona e, nello specifico, l’eventuale qualità di rifugiato presso la SEM.

6Se i dati del C-VIS sono di proprietà di un altro Stato Schengen, quest’ultimo è informato senza indugio della comunicazione dei dati.

Art. 30b Archivio delle comunicazioni di dati

1Tutte le comunicazioni di dati del C-VIS effettuate dalla SEM in virtù dell’articolo 109equatercapoverso 2 LStrI o dalla COA fedpol in virtù dell’articolo 109equater capoverso 3 LStrI sono archiviate a fini statistici, con l’indicazione dello Stato destinatario, delle categorie di dati comunicati e della data di trasmissione. L’archivio è tenuto a disposizione dell’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

20 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.