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Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 38 pagine
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Ordinanza VIS «$$e-seal» «%ASFF_YYYY_ID»«$$QrCode»
3I dati biometrici dei minori di 14 anni vengono utilizzati per una ricerca o trasmessi conformemente all’art. 22 sexdecies paragrafo 6 del regolamento VIS UE unicamente se:
a. ciò è necessario ai fini della prevenzione, dell’individuazione o dell’investigazione di reati penali gravi commessi nei confronti di questi minori nonché della protezione dei minori scomparsi;
b. ciò è necessario in un caso specifico;
c. l’utilizzo dei dati è nell’interesse superiore del minore.
Inserire prima del titolo del capitolo 4
Art. 22a Accesso diretto ai dati del C-VIS in casi particolari
1Le autorità di cui all’articolo 109a capoverso 5 LStrI possono consultare il C-VIS al fine d’identificare una persona scomparsa, rapita oppure identificata quale vittima di tratta di esseri umani o ricercata in questo contesto in base alle impronte digitali. Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito oppure se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione in base ai dati relativi alla persona o al documento di viaggio di cui agli articoli 14 capoverso 2 lettere a e b o 16b capoverso 2 lettere a e b.
2Se la ricerca dà un risultato positivo, le autorità possono consultare i dati delle categorie I, VI, VII e XII menzionati nell’allegato 3 conformemente all’articolo 22 septdecies paragrafo 3 del regolamento VIS UE15.
Sezione 3a Unità nazionale VIS e verifiche delle corrispondenze nel con-
testo dell’interoperabilità
Art. 22b Unità nazionale VIS
1L’unità nazionale VIS verifica manualmente entro due giorni i risultati positivi scaturiti da una consultazione automatica dei sistemi d’informazione legati all’interoperabilità nei casi seguenti:
a. il documento di viaggio figura nella banca dati d’Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN d’Interpol);
b. la persona è segnalata nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) come:
1. persona ricercata per l’arresto o ai fini dell’estradizione,
2. persona scomparsa o vulnerabile,
3. persona ricercata nell’ambito di un procedimento giudiziario, o
4. persona ricercata ai fini di controllo discreto, controllo di indagine o controllo mirato, o titolare di un documento di viaggio segnalato a tale titolo.