Progetto
Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 38 pagine
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Ordinanza VIS «%ASFF_YYYY_ID»
2Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all’articolo 16b capoversi 2 e 3.
3Se la ricerca dà un risultato positivo i dati delle categorie VII, VIII e X–XII menzionati nell’allegato 3 possono essere consultati conformemente all’articolo 22 duodecies paragrafo 2 del regolamento VIS UE13.
4Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell’appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia e i fascicoli correlati di un medesimo richiedente.
Art. 20 lett. d
La COA fedpol verifica se:
d. è stata svolta una ricerca nell’archivio comune di dati di identità (CIR) indicante che i dati della persona interessata sono registrati nel C-VIS.
Art. 20a Deroghe alla ricerca nel CIR
La COA fedpol non esamina la condizione della registrazione nel C-VIS attestata da una ricerca nel CIR:
a. ai fini della consultazione della cronologia dei visti o dei periodi di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati Schengen di una persona nota sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, di un autore noto o di una persona nota che si presume sia stata vittima di un tale reato; o
b. se la categoria di dati su cui si è fondata la ricerca non è conservata nel CIR.
Art. 21 Consultazione e trasmissione dei dati
1Se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 20, la COA fedpol consulta i dati del C-VIS. La consultazione può essere effettuata unicamente per mezzo di uno dei dati di cui all’articolo 22 sexdecies paragrafo 3 del regolamento VIS UE14 e conformemente ai diritti di accesso definiti all’allegato 3.
1bisL’immagine del volto non può essere l’unico criterio di ricerca.
2Se la consultazione dà un risultato positivo, la COA fedpol può trasmettere all’autorità in modo sicuro qualsiasi dato estratto dal dossier di domanda conformemente all’articolo 22 sexdecies paragrafo 5 del regolamento VIS UE. La professione attuale, il datore di lavoro o, per gli studenti, il nome dell’istituto di formazione vengono trasmessi unicamente se espressamente richiesti tramite richiesta debitamente motivata e successivamente approvata nell’ambito di un esame indipendente.
13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.
14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.