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Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 38 pagine
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Ordinanza VIS «$$e-seal» «%ASFF_YYYY_ID»«$$QrCode»
2L’identità del cittadino di Paese terzo è verificata in base alle impronte digitali o all’immagine del volto. Se non è possibile utilizzare i dati biometrici, la verifica si basa sui dati di cui al capoverso 1.
3Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità può consultare i dati delle categorie I, II e IV–VI menzionati nell’allegato 3 conformemente all’articolo 19 bis paragrafo 5 del regolamento VIS UE.
Art. 14 cpv. 2, 2bis, 3 e 4
2Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito oppure se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione in base ai dati seguenti:
a. nome, cognome, cognome alla nascita (cognome anteriore), sesso nonché data, luogo e Paese di nascita, cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita;
b. tipo e numero del documento di viaggio, autorità di rilascio, data di rilascio e data di scadenza;
c. immagine del volto.
2bisL’immagine del volto non può essere l’unico criterio di ricerca.
3abrogato
4Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità può consultare i dati delle categorie I–VI menzionati nell’allegato 3 conformemente all’articolo 20 paragrafo 2 del regolamento VIS UE.
Art. 15 cpv. 2 e 3
2Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all’articolo 14 capoversi 2 e 2bis.
3Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato o prorogato un visto con data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda d’asilo, i dati delle categorie I, II e IV-VI menzionati nell’allegato 3 possono essere consultati conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 del regolamento VIS UE8.
Art. 16 cpv 2
2Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all’articolo 14 capoversi 2 e 2bis.
Titolo che precede l’art. 16a
Sezione 2a
8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.