Progetto

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 38 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

Ordinanza VIS «$$e-seal» «%ASFF_YYYY_ID»«$$QrCode»

b. se vi è un dubbio in merito all’identità del titolare del visto per un soggiorno di lunga durata o del titolo di soggiorno oppure in merito all’autenticità di questi documenti o del documento di viaggio;

c. se occorre verificare l’identità di una persona priva di un visto per un soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno.

2Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito oppure se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione in base ai dati seguenti:

a. nome, cognome, sesso nonché data e luogo di nascita e cittadinanza attuale;

b. tipo e numero del documento di viaggio nonché data di rilascio e data di scadenza e Paese di rilascio;

c. immagine del volto.

3L’immagine del volto non può essere l’unico criterio di ricerca.

4Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità può consultare i dati delle categorie VII, VIII, X–XII menzionati nell’allegato 3 conformemente all’articolo 22 decies paragrafo 2 del regolamento VIS UE.

Art. 16c Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente

1La consultazione del C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente secondo gli articoli 12 e 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino)11 è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo.

2Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all’articolo 16b capoversi 2 e 3.

3Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato un visto per un soggiorno di lunga durata o un titolo di soggiorno, i dati delle categorie VII, VIII, X–XII menzionati nell’allegato 3 possono essere consultati conformemente all’articolo 22 undecies paragrafo 2 del regolamento VIS UE12.

4Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell’appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia.

Art. 16d Consultazione al fine di esaminare una domanda d’asilo

1La consultazione del C-VIS al fine di esaminare una domanda d’asilo è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo.

11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 15 cpv. 1

12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.