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Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 38 pagine

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Ordinanza VIS «%ASFF_YYYY_ID»

Consultazione del C-VIS ed entità dei diritti di accesso in relazione ai titolari di visti per soggiorni di lunga durata o di titoli di soggiorno

Art. 16a Consultazione ai fini del controllo dei titolari di visti per soggiorni di

lunga durata o di titoli di soggiorno alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero

1La consultazione del C-VIS ai fini del controllo effettuata presso i valichi delle frontiere esterne dello spazio Schengen allo scopo di verificare l’identità del titolare del visto per un soggiorno di lunga durata o del titolo di soggiorno, l’autenticità del visto o del titolo di soggiorno e l’adempimento delle condizioni d’entrata nello spazio Schengen è effettuata in base ai dati d’identità o al documento di viaggio, in combinazione con il numero del visto o del titolo di soggiorno conformemente all’articolo 22 octies paragrafo 1 del regolamento VIS UE9. Si tratta dei dati seguenti:

a. il cognome, i nomi, la data di nascita, le cittadinanze, il sesso;

b. il tipo e il numero del o dei documenti di viaggio, il codice a tre lettere del Paese di rilascio, la data di scadenza e la durata di validità del o dei documenti di viaggio.

2Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità può consultare i dati delle categorie VII, VIII, X e XI menzionati nell’allegato 3 conformemente all’articolo 22 octies paragrafo 2 del regolamento VIS UE.

3La consultazione del C-VIS ai fini della verifica dell’identità del titolare del visto per un soggiorno di lunga durata o del titolo di soggiorno, dell’autenticità del visto o del titolo di soggiorno e dell’adempimento delle condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero è effettuata in base al numero del visto o del titolo di soggiorno in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del documento, oppure unicamente in base al numero della vignetta di visto o del titolo di soggiorno conformemente all’articolo 22 nonies paragrafo 1 del regolamento VIS UE. Se l’identità non può essere verificata in base alle impronte digitali può essere effettuata una verifica in base all’immagine del volto.

4Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità può consultare i dati delle categorie di cui al capoverso 2 conformemente all’articolo 22 nonies paragrafo 2 del regolamento VIS UE.

Art. 16b Consultazione ai fini dell’identificazione

1Può essere effettuata una consultazione in base alle sole impronte digitali figuranti nel C-VIS, conformemente all’articolo 22 decies paragrafo 1 del regolamento VIS UE10, unicamente al fine d’identificare una persona che non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata o di soggiorno in Svizzera:

a. se la verifica del titolare di un visto per un soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno secondo l’articolo 16a a non ha prodotto un risultato;

9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.