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Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 38 pagine
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Ordinanza VIS «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 12 cpv. 1 lett. c, f e g, 1bise 2
1La consultazione del C-VIS ai fini dell’esame delle domande di visto per soggiorno di breve durata e delle relative decisioni è effettuata conformemente all’articolo 15 paragrafo 2 del regolamento VIS UE6, in base a uno o più dei dati seguenti:
c. tipo e numero di documento di viaggio, Stato di rilascio, data di rilascio e data di scadenza;
f. numero della vignetta di visto, del visto per un soggiorno di lunga durata o del titolo di soggiorno e data di rilascio di tutti i visti, visti per soggiorni di lunga durata o titoli di soggiorno rilasciati precedentemente;
g. immagine del volto.
1bisL’immagine del volto non può essere l’unico criterio di ricerca.
2Conformemente all’articolo 15 paragrafo 3 del regolamento VIS UE, in caso di esito positivo della ricerca, l’autorità ha accesso ai fascicoli precedenti del richiedente e ai fascicoli correlati secondo gli articoli 8 paragrafi 3 e 4 e 22 bis paragrafo 4 del regolamento VIS UE.
Art. 13 cpv. 3
3La consultazione del C-VIS ai fini della verifica dell’identità del titolare del visto, dell’autenticità del visto e dell’adempimento delle condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero è effettuata in base al numero della vignetta di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto, conformemente all’articolo 19 paragrafo 1 del regolamento VIS UE. Se l’identità del titolare del visto non può essere verificata in base alle impronte digitali, può essere effettuata una verifica in base all’immagine del volto.
Art. 13a Consultazione del C-VIS prima della creazione dei fascicoli
individuali nell’EES
1La consultazione del C-VIS alle frontiere esterne dello spazio Schengen per verificare se una persona vi è stata registrata precedentemente è effettuata, prima di creare nel sistema di ingressi e uscite (EES) il fascicolo individuale di cittadini di Paesi terzi esentati dall’obbligo del visto conformemente all’articolo 19bisparagrafo 1 del regolamento VIS UE7, in base ai dati alfanumerici seguenti:
a. il cognome, i nomi, la data di nascita, la o le cittadinanze, il sesso;
b. il tipo e il numero del documento di viaggio, il codice a tre lettere del Paese di rilascio del documento di viaggio, la data di scadenza della durata di validità del documento di viaggio.
6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.
7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.