Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/63: Avamprogetto di revisione della legge federale sui brevetti d’invenzione · 24 pagine

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1.2.1. Alternative esaminate

1.2.1.1. Favorire le soluzioni private del settore per garantire una maggiore trasparenza e un accesso più semplice alle varietà contenenti caratteristiche brevettate

In questo caso la LBI non sarebbe modificata e la trasparenza dovrebbe essere raggiunta tramite iniziative dell’industria (v. n. 1.1.11). Queste iniziative sono ancora agli albori, ma il numero di partecipanti nonché delle varietà registrate aumenta progressivamente. Tuttavia, senza un obbligo legale, queste soluzioni probabilmente non saranno mai complete e centralizzate. È difficile che riescano a contenere informazioni sufficientemente aggiornate e precise per raggiungere il livello di trasparenza auspicato.

1.2.1.2. Sostegno ai costitutori attraverso i servizi forniti dall’IPI

In questo modo la trasparenza sarebbe migliorata esclusivamente mediante misure non legislative attuate dall’IPI, senza modificare la LBI (v. n. 1.1.12). Grazie a una migliore informazione sul tema, formazioni su misura e analisi effettuate dall’IPI d’intesa con le cerchie interessate, i costitutori svizzeri potrebbero comprendere meglio i brevetti nel loro settore. Sarebbero in grado di identificare le varietà interessate da brevetti, di giudicare il campo di protezione dei brevetti ed eventualmente di concludere contratti di licenza. L’onere per l’attuazione di questa misura sarebbe a carico dell’IPI e dei costitutori. Per questi ultimi, l’incremento dell’onere amministrativo sarebbe notevole e relativamente costoso.

1.2.1.3. Introduzione dell’obbligo di pubblicare le varietà vegetali interessate da un brevetto

Nella LBI si introdurrebbe un obbligo di pubblicare le varietà vegetali interessate da un brevetto. Teoricamente un obbligo di questo tipo migliorerebbe la trasparenza. Tuttavia, se la pubblicazione avvenisse in modo decentralizzato sul sito Internet di ciascun titolare di un brevetto, le informazioni risulterebbero frammentate e difficilmente accessibili, per cui non si raggiungerebbe la trasparenza auspicata. Inoltre, il mancato o ritardato aggiornamento degli elenchi potrebbe causare controversie e problemi di tipo probatorio.

Non sarebbe nemmeno possibile obbligare i titolari di brevetti a pubblicare le informazioni su una piattaforma privata come PINTO, dato che la Confederazione non dispone di alcun potere rispetto a iniziative private. Le condizioni di partecipazioni per i titolari di brevetti o le condizioni di accesso per i costitutori possono, altresì, cambiare nel tempo, il che comprometterebbe l’accesso alle informazioni. In più, le iniziative private possono anche essere annullate all’improvviso.

Le informazioni potrebbero, però, essere centralizzate in una banca dati ufficiale gestita dall’IPI. Per i titolari di brevetti la registrazione delle proprie varietà non comporterebbe difficoltà e implicherebbe un onere amministrativo limitato. Tuttavia dovrebbero sorvegliare e analizzare continuamente tutte le nuove varietà immesse sul mercato per poter accertare se contengano una caratteristica brevettata di loro proprietà e, in caso affermativo, iscrivere la varietà in questione nel registro. Questo costituirebbe un onere amministrativo molto elevato.

Anche per l’IPI la gestione di una tale banca dati sarebbe onerosa. Inoltre, essa presenterebbe lo stesso rischio di abuso di PINTO: i titolari di brevetti potrebbero registrare un numero eccessivo di brevetti, tra cui alcuni che non sarebbero rilevanti per i costitutori, e potrebbero cancellare in ritardo i brevetti annullati. In molti casi l’IPI non sarebbe in grado di verificare la correttezza delle informazioni nella banca dati (perché dovrebbe decidere in merito un tribunale civile).

L’introduzione di un obbligo di pubblicazione di una varietà vegetale interessata da un brevetto non è attrattiva né per i titolari di brevetti né per l’IPI a causa dell’onere amministrativo sproporzionato, né per i costitutori a causa della scarsa utilità.