Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/63: Avamprogetto di revisione della legge federale sui brevetti d’invenzione · 24 pagine

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deve essere limitata a una singola varietà4. La protezione brevettuale dura al massimo 20 anni. Un brevetto non tutela però una varietà vegetale come tale. Secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b della legge federale del 25 giugno 19545 sui brevetti d'invenzione (LBI), sono esclusi dal brevetto le varietà vegetali e i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali. Questa esclusione ha radici storiche: prima dello sviluppo delle tecniche di ingegneria genetica, i costitutori usavano metodi convenzionali che non soddisfacevano il criterio della riproducibilità. Le tecniche di ingegneria genetica consentono invece interventi tecnici sul genoma delle piante, per cui tali interventi e le piante che ne risultano costituiscono invenzioni ai sensi del diritto dei brevetti6.

È possibile cumulare i due titoli di protezione. Questo avviene, ad esempio, quando viene creata una nuova varietà che contiene una caratteristica brevettata (p. es. resistenza contro la mosca bianca).

1.1.4° La trasparenza nel sistema brevettuale e le sue limitazioni

Il sistema brevettuale è basato sulla trasparenza. Le domande di brevetto e i brevetti vengono pubblicati7 e il rilascio di un brevetto è possibile solo se l’invenzione è descritta in modo sufficientemente chiaro e preciso da poter essere riprodotta da un terzo8. Le banche dati dei brevetti sono accessibili gratuitamente online9. Questa cosiddetta letteratura brevettuale costituisce una fonte di informazioni scientifiche e tecniche molto importante per i costitutori e per tutte le organizzazioni attive nell’ambito della ricerca e dello sviluppo.

Spesso, però, i risultati delle ricerche nella letteratura brevettuale effettuate usando il nome di una varietà vegetale non sono soddisfacenti. Ciò è dovuto al fatto che un brevetto non si riferisce mai a una singola varietà vegetale in quanto tale e la domanda di brevetto in genere viene depositata prima che il lavoro di selezione della nuova varietà abbia inizio. Di conseguenza, un fascicolo di brevetto nell’ambito della selezione vegetale non contiene in linea di massima nomi di varietà vegetali. È vietato modificare successivamente il fascicolo del brevetto per aggiungere nomi di varietà vegetali, poiché questo estenderebbe il campo di protezione del brevetto. Si tratta di un principio del diritto dei brevetti armonizzato a livello internazionale.

Pertanto il costitutore che desidera inserire nel suo programma di selezione una varietà ottenuta mediante incrocio non può stabilire a colpo d’occhio se questa sia interessata da un brevetto. Per scoprirlo deve effettuare ricerche dettagliate nella letteratura brevettuale, informandosi sulle caratteristiche delle varietà in questione e indirizzando le sue ricerche di conseguenza. Ma anche in questo caso le ricerche non sono sempre facili: un contenuto ridotto di glutine o una resistenza alla siccità di una varietà di cereale non sono di solito descritti con questi termini nel fascicolo del brevetto. Il brevetto offre piuttosto una descrizione tecnica della caratteristica o del procedimento per ottenerla, ossia per modificare una determinata parte del genoma del cereale. Per questo una semplice ricerca brevettuale non garantisce sempre che vengano trovati tutti i brevetti pertinenti.

Ma anche qualora trovasse un brevetto pertinente, il costitutore non otterrebbe comunque un elenco di tutte le varietà interessate. La resistenza alla siccità o il ridotto contenuto di glutine non è infatti per forza presente in tutte le varietà di cereali del titolare del brevetto.

4Sono tuttavia brevettabili i procedimenti microbiologici o altri procedimenti tecnici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti, nonché le invenzioni aventi per oggetto vegetali o animali, la cui esecuzione non sia tecnicamente limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale (art. 2 cpv. 2 lett. b secondo periodo in fine LBI).

5 RS 232.14

6 Per ulteriori dettagli su questo tema cfr. messaggio relativo alla modifica della LBI del 23 novembre 2005, n. 2.1.2.8, pagg. 58–61, FF 2006 1.

7 Cfr. art. 58a LBI

8 Cfr. art. 50 LBI

9 Per la Svizzera: https://www.swissreg.ch/ o https://database.ipi.ch/database-client/search; per l’UEB: https://worldwide.espacenet.com/. 6/24