Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/63: Avamprogetto di revisione della legge federale sui brevetti d’invenzione · 24 pagine
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grado di lavorare con tutte queste varietà di cereali entro un termine ragionevole, non può trarre alcun diritto da questo suo modo di procedere abusivo. Lo stesso principio varrebbe nel caso in cui un costitutore ripeta più volte la stessa notifica, nella speranza di approfittare di una negligenza del titolare del brevetto.
Art. 46a cpv. 4 lett. c e j
La lettera c è completata con un ulteriore rimando al fine di escludere il proseguimento della procedura anche nel caso di domande di reintegrazione relative alle attività del servizio di clearing previste dal nuovo articolo 47a.
Il capoverso 4 è integrato con la lettera j al fine di escludere il proseguimento della procedura in caso di inosservanza del termine di risposta a una notifica del servizio di clearing.
Art. 47
La modifica concerne soltanto il testo francese.
Art.47a
Questa disposizione prevede due casi distinti di reintegrazione nello stato anteriore specifici della procedura di notifica presso il servizio di clearing:
il capoverso 1 disciplina il caso ordinario della reintegrazione nello stato anteriore, in cui il depositante o il titolare del brevetto è stato impedito senza sua colpa di rispondere a una notifica del servizio di clearing entro il termine legale. Di principio sono considerati casi di forza maggiore guerre, terremoti, inondazioni, ecc. Ma possono essere fatte valere anche determinate situazioni personali come un grave incidente o una malattia improvvisa oppure invalidante. Attualmente, l'IPI e il Tribunale amministrativo federale (TAF) applicano una procedura molto severa nei confronti dell’impedimento senza colpa nei casi di reintegrazione nello stato anteriore. Non sussiste alcun motivo di derogare all’applicazione del nuovo articolo 47a capoverso 1 LBI.
La domanda di reintegrazione nello stato anteriore deve essere presentata al TFB (cpv. 2) entro due mesi dopo che è cessato l’impedimento, ma al più tardi entro il termine assoluto di un anno a contare dallo spirare del termine non osservato. L’inizio della litispendenza vale quindi come compimento dell’atto omesso.
Il capoverso 2 disciplina un caso specifico dell’ambito della selezione vegetale e della procedura di notifica presso il servizio di clearing. Può succedere che un costitutore manchi di diligenza oppure che decida di eludere il diritto dei brevetti (costitutore negligente). Nella fattispecie, decidendo di integrare – consapevolmente o inconsapevolmente – una varietà interessata da un brevetto nel suo programma di selezione.
In tal caso, il titolare del brevetto non si aspetta quindi che la nuova varietà sviluppata dal costitutore negligente violi il suo brevetto. Infatti, ci possono volere diversi mesi o persino anni prima che si accorga della violazione. Se nel frattempo, un altro costitutore notifica la nuova varietà sviluppata dal costitutore negligente, il depositante o il titolare del brevetto è impedito, senza sua colpa, di rispondere alla notifica.
Il capoverso 2 permette al depositante o al titolare del brevetto di porre rimedio a questa situazione entro un termine ragionevole. Essi sono tenuti ad agire entro un termine di dodici mesi dalla cessazione dell'impedimento, ma al più tardi entro cinque anni a contare dallo spirare del termine non osservato per rispondere. Anche in questo caso, la domanda di reintegrazione nello stato anteriore va presentata al TFB. L’inizio della litispendenza vale quindi come compimento dell’atto omesso.
Il capoverso 3 prevede che, se le condizioni della reintegrazione nello stato anteriore ai sensi del capoverso 1 o 2 sono soddisfatte, il TFB fissa le condizioni per il rilascio di una licenza adeguata tra il costitutore e il titolare del brevetto. È una soluzione di compromesso che consente di evitare conseguenze troppo onerose per il costitutore che utilizza la procedura di notifica presso il servizio di clearing. Permette altresì di equilibrare la situazione per il titolare del brevetto che senza sua colpa viene impedito di rispondere alla notifica.