Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/63: Avamprogetto di revisione della legge federale sui brevetti d’invenzione · 24 pagine

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

L’avamprogetto prevede adeguamenti alla LBI vigente, che si fonda sull’articolo 122 Costituzione federale (Cost.)54 (competenza della Confederazione nel campo del diritto civile), e ad altre leggi federali vigenti, segnatamente alla legge del 17 giugno 200555 sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB), conformi agli stessi principi costituzionali delle attuali disposizioni di queste leggi56.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Tutte le modifiche e integrazioni proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, e in particolare con quelli derivanti dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 196757, dal Trattato di cooperazione del 19 giugno 197058 in materia di brevetti (PCT), dalla Convenzione riveduta a Monaco il 29 novembre 200059 sul brevetto europeo (CBE 2000) e dall’Accordo del 15 aprile 199460 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS). La presente revisione, come del resto anche la normativa vigente in materia di diritto dei brevetti, soddisfa dunque i requisiti per la protezione delle invenzioni stabiliti dai suddetti accordi.

Tutte le modifiche e integrazioni proposte sono compatibili con il Trattato internazionale del 3 novembre 200161 sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, nonché con la Convenzione internazionale del 2 dicembre 196162 per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV). Quest’ultima disciplina esclusivamente la protezione delle varietà, mentre l’avamprogetto il diritto dei brevetti.

6.3 Forma dell’atto

L'avamprogetto contiene importanti norme di diritto che, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. L’atto legislativo sottostà al referendum facoltativo.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il presente progetto non sottostà al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene disposizioni in materia di sussidi né crediti d’impegno o limiti di spesa.

6.5 Delega di competenze legislative

Rispetto al diritto vigente, le modifiche proposte prevedono una norma supplementare di delega per l’emanazione di prescrizioni a livello di ordinanza. In qualità di istanza competente, il Consiglio federale può quindi promulgare, entro i limiti prescritti dalla legge, ordinanze a complemento della legge. Questa delega riguarda regolamentazioni i cui dettagli andrebbero di gran lunga oltre il grado di concretizzazione della legge. Dal profilo costituzionale, le deleghe legislative devono limitarsi a un determinato oggetto da disciplinare e,

54RS 101

55RS 173.41

56In particolare art. 191a cpv. 3 Cost. per la LTFB.

57 RS 0232.04

58 RS 0.232.141.1

59 RS 0.232.142.2

60 RS 0.632.20

61 RS 0.910.6

62 RS 0.232.163 22/24