Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/63: Avamprogetto di revisione della legge federale sui brevetti d’invenzione · 24 pagine

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Sul piano organizzativo e finanziario, il servizio di clearing sarà completamente integrato nell’IPI28 e le sue prestazioni saranno accessibili ai costitutori e ai titolari di brevetti29 tramite una piattaforma online.

Secondo la procedura prevista, il costitutore compila una cosiddetta notifica, indicando una o più varietà per le quali desidera sapere se sono interessate da un brevetto30. Per designare una varietà, deve precisare la specie (p. es. malus domestica ossia mela) e la denominazione ufficiale della varietà (p. es. Milva). Si tratta di due informazioni a disposizione di tutti gli interessati per tutte le varietà.

La notifica è trasmessa tramite la piattaforma (si parla di varietà notificata). I titolari di brevetti hanno 90 giorni31 per comunicare al costitutore, sempre tramite la piattaforma, se sono titolari di una domanda di brevetto pubblicata o di un brevetto che concerne la varietà notificata32. Se la notifica non li riguarda, possono semplicemente ignorarla.

Il titolare di un brevetto interessato deve indicare le varietà che ha sviluppato, quelle di cui è in possesso e quelle che sono state sviluppate da terzi con il suo consenso. Nella risposta fornisce il riferimento esatto della domanda di brevetto pubblicata o del brevetto. In tal modo si garantisce la qualità delle informazioni rilasciate dal servizio di clearing e si prevengono abusi. Inoltre, l’articolo 82 LBI stabilisce che chiunque intenzionalmente fa credere, a torto, che i suoi prodotti o le sue merci siano protetti da un brevetto è punito con una pena pecuniaria.

Il riferimento esatto del brevetto in questione permette al costitutore33 di ottenere facilmente informazioni relative al contenuto della domanda di brevetto o del brevetto iscritti nelle banche dati e nei registri pubblici. Egli può così sapere anche quando scade la protezione del brevetto – un dato importante, poiché lo sviluppo di una nuova varietà può richiedere fino a 15 anni. Un brevetto che scade prima di tale termine non costituisce un ostacolo alla commercializzazione della nuova varietà. Inoltre il costitutore può ripetere la notifica se l’oggetto della domanda di brevetto o del brevetto viene (potenzialmente) modificato, ad esempio in occasione della decisione di registrazione oppure in caso di rinuncia, divisione o decisione di nullità parziale o totale.

Il costitutore che riceve l’informazione che la varietà notificata è interessata da un brevetto, ha due possibilità. Primo, può includere lo stesso la varietà nel suo programma di selezione34 e verificare alla fine del programma se la nuova varietà che ha sviluppato contiene ancora la caratteristica brevettata. In caso affermativo, deve concludere un contratto di licenza con il titolare del brevetto per poter immettere sul mercato la nuova varietà. In caso

28 L’IPI dispone di un proprio budget indipendente dalla Confederazione, finanziato esclusivamente con le tasse riscosse per l’esecuzione dei suoi compiti. Non riceve mezzi finanziari dalla Confederazione.

29 Il servizio di clearing sarà a disposizione dei costitutori e dei titolari di brevetti in tutto il mondo. Ma non tutti i titolari di brevetti dovranno aprire un conto: lo dovranno fare solo quelli i cui brevetti riguardano le caratteristiche di una varietà vegetale o un procedimento di selezione vegetale. Inoltre sarà possibile nominare un mandatario per la procedura di notifica presso il servizio di clearing.

30 Una notifica potrà contenere più specie e varietà. Il Consiglio federale definirà il numero massimo mediante ordinanza. Per facilitare la lettura, nel seguito del presente rapporto si userà il singolare.

31 Sebbene la trasmissione sulla piattaforma sia immediata, il termine di 90 giorni decorre dal giorno successivo alla notifica sulla piattaforma.

32 La portata delle informazioni fornite e i loro effetti sono limitati al territorio svizzero. Di conseguenza, i titolari di brevetti devono indicare solo i brevetti validi in Svizzera. Possono sempre indicare volontariamente l’estensione dei loro titoli di protezione al di là del territorio svizzero, ma non sono obbligati a farlo.

33 Il termine «costitutore» deve essere inteso in senso ampio qui: si tratta sia di costitutori convenzionali sia di start-up del settore biotecnologico, di PMI attive nell’ingegneria genetica o di aziende globali come ChemChina-Syingenta.

34 Si tratta in questo caso di un utilizzo ammesso in base al privilegio del costitutore come previsto dall'art. 9 cpv. 1 lett. e LBI. 13/24