Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/63: Avamprogetto di revisione della legge federale sui brevetti d’invenzione · 24 pagine
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- l’avente diritto o avente causa della prima o della seconda persona precitata, a seconda dei casi44.
Il costitutore può essere anch’egli titolare di un brevetto. Può trattarsi di un privato, un’associazione, una PMI, una start-up attiva nell’ambito della biotecnologia oppure una multinazionale attiva in questo settore. Può ricorrere a metodi convenzionali oppure all’ingegneria genetica. Il termine «costitutore» si riferisce a tutte queste situazioni.
La varietà notificata deve essere descritta con la sua specie e la sua denominazione ufficiale. Queste indicazioni, nonché il numero delle varietà che possono essere notificate contemporaneamente, saranno precisati nell’OBI.
Il capoverso 2 fissa un termine di 90 giorni, entro il quale il depositante o il titolare del brevetto deve comunicare, tramite il servizio di clearing, se una sua domanda di brevetto pubblicata o un suo brevetto concerne la varietà notificata. Nel farlo, il depositante o il titolare deve indicare il numero esatto della domanda di brevetto pubblicata o del brevetto. Il capoverso 2 menziona unicamente il depositante e il titolare del brevetto, ma anche i terzi possono agire per loro conto, se sono stati incaricati in questo senso. È il caso, ad esempio, di un consulente in brevetti svizzero, di una filiale svizzera di un gruppo internazionale oppure di un licenziatario attivo nel nostro Paese.
In Svizzera e all’UEB le domande di brevetto sono pubblicate al più tardi 18 mesi dopo il deposito oppure dopo la data di priorità più remota. Solo a partire da questo momento, il depositante ha l’obbligo di menzionare la sua domanda di brevetto che concerne una varietà vegetale. Fino a quando la domanda di brevetto non viene pubblicata, non sussiste alcun obbligo di portarla a conoscenza del costitutore.
Il depositante o il titolare del brevetto deve imperativamente comunicare la sua risposta tramite il servizio di clearing (cpv. 2). Una risposta fornita tramite un servizio che non sia quello di clearing non li tutela dalle conseguenze di cui al capoverso 3.
Il capoverso 3 disciplina le conseguenze della procedura di notifica, in particolare in caso di un’eventuale inosservanza del termine di 90 giorni per la comunicazione al costitutore della domanda di brevetto pubblicata o del brevetto che interessa la varietà notificata. Il costitutore può quindi integrare questa varietà nel suo programma di selezione (privilegio del costitutore) nonché commercializzare in Svizzera una nuova varietà che contiene una caratteristica brevettata della varietà notificata. Il titolare del brevetto negligente non può opporsi alla commercializzazione della nuova varietà sviluppata dal costitutore a partire da quella notificata. E il costitutore non è tenuto a versare alcun compenso al titolare del brevetto. È esclusa qualsiasi azione di risarcimento danni o di consegna dell’utile.
Il capoverso 3 non conferisce al costitutore il diritto di commercializzare le varietà notificate per le quali non ha ricevuto risposta, senza il consenso del titolare della protezione della varietà.
Il capoverso 3 precisa, inoltre, che il diritto a mettere sul mercato la nuova varietà è legato all’impresa del costitutore e non può essere trasferito o costituire l’oggetto di una licenza in favore di un terzo. Tale diritto può essere trasmesso soltanto insieme con l’azienda. In questo modo si vuole evitare l’abuso del servizio di clearing per fini commerciali e assicurare che rimanga uno strumento di trasparenza al servizio dei costitutori.
È fatto salvo il divieto dell’abuso di diritto45. Un costitutore non può prevaricare sui diritti di terzi derivanti dal brevetto usando abusivamente il servizio di clearing, segnatamente con notifiche esplorative (fishing expeditions). Se, ad esempio, un’organizzazione notificasse un ingente numero di varietà in un breve periodo, non potrebbe far valere alcun diritto da questo modo di procedere. Oppure si pensi al caso di un costitutore che notifica in una sola volta tutte le varietà di cereali autorizzate. Poiché il costitutore in questione non sarebbe in
44 Si tratta della definizione di costitutore prevista dall’articolo 1 punto iv) della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV), riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, RS 0.232.163
45 Art. 2 cpv. 2 CC; RS 210 17/24