Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/63: Avamprogetto di revisione della legge federale sui brevetti d’invenzione · 24 pagine

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negativo, può commercializzarla senza la sua autorizzazione. Secondo, il costitutore può rinunciare a lavorare con la varietà in questione e orientarsi verso una varietà simile, che però non è interessata da un brevetto.

Il costitutore che non riceve risposta da alcun titolare di brevetto in relazione a una varietà notificata può immettere sul mercato svizzero la sua nuova varietà prodotta a partire dalla varietà notificata. Non ha bisogno dell’autorizzazione del titolare del brevetto e non deve pagare alcun compenso. Inoltre ottiene un diritto di utilizzazione congiunto dell’invenzione, che è limitato alla varietà che ha sviluppato partendo dalla varietà notificata.

Questo diritto di utilizzazione del costitutore vale esclusivamente inter partes, ossia ne beneficia solo il costitutore che usa il servizio di clearing e che non riceve risposta dal titolare del brevetto. Nessun altro costitutore se ne può avvalere. Questo sistema non produce effetti giuridici di portata generale.

In compenso, il titolare del brevetto35 può sempre impedire a tutti gli altri costitutori di commercializzare una nuova varietà che contiene la caratteristica brevettata. Se altri costitutori notificano la stessa varietà al servizio di clearing, il titolare può rispondere e segnalare il suo brevetto. Questi costitutori non sono autorizzati a commercializzare una nuova varietà che contiene la varietà notificata senza l’autorizzazione del titolare del brevetto. In caso, per poter commercializzare la loro varietà, devono concludere un accordo di licenza con il titolare.

Occorre notare che il diritto del costitutore si riferisce unicamente alla commercializzazione della nuova varietà sviluppata contenente la caratteristica notificata. Il costitutore non ha alcun diritto sulla varietà notificata stessa: non è autorizzato a commercializzarla né a usarla in altro modo coperto dal brevetto, fatta eccezione per la selezione di una nuova varietà36.

Il diritto di utilizzazione del costitutore vale esclusivamente in Svizzera. Il principio della territorialità del diritto implica che il sistema del servizio di clearing produce effetti solo in Svizzera. Un costitutore non può avvalersi del diritto di commercializzare la nuova varietà contenente una caratteristica brevettata in un altro Paese. Eventualmente, per farlo, deve procurarsi una licenza.

Non è possibile cedere il diritto del costitutore di commercializzare una nuova varietà contenente una caratteristica brevettata o trasferirlo a terzi con una licenza. Esso può però essere trasmesso per successione o vendita soltanto insieme con l'impresa del costitutore. Questa regola è simile alle disposizioni in materia di diritto di coutenza di cui all’articolo 35 capoverso 2 LBI. Il diritto di utilizzazione del costitutore permane per tutta la durata di validità del brevetto interessato. Sono escluse le azioni intentate dal titolare del brevetto contro il costitutore per ottenere un risarcimento danni o la consegna dell’utile.

È fatto salvo il divieto di abuso del diritto37. Un costitutore non può prevaricare sui diritti di terzi derivanti dal brevetto usando abusivamente il servizio di clearing, segnatamente con notifiche esplorative (fishing expeditions). Si tratta di un abuso, ad esempio, anche quando il costitutore presenta un ingente numero di notifiche in un breve periodo di tempo. Si presume altresì un abuso quando il costitutore in realtà non sarebbe in grado di integrare tutte queste varietà in un programma di selezione entro un termine ragionevole. È considerata abuso anche la notifica ripetuta di una varietà nella sola speranza che il titolare del brevetto commetta una negligenza38 e non comunichi il suo brevetto. Compete ai tribunali civili giudicare se una notifica è abusiva.

35 Per facilitare la lettura, nel testo sono menzionati solo il brevetto e il titolare del brevetto. Tuttavia, come spiegato sopra, il sistema si applica sia ai brevetti che alle domande di brevetto pubblicate e sia ai titolari di brevetti che ai depositanti.

36 Art. 8 cpv. 2 LBI

37 Art. 2 cpv. 2 del Codice civile svizzero, RS 210

38 Non è abusiva la ripetizione di una notifica quando l’oggetto della domanda di brevetto o del brevetto è (potenzialmente) modificato, come nel caso di una decisione di registrazione oppure in caso di rinuncia, divisione o decisione di nullità totale o parziale. 14/24