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Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 21 pagine
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Legge sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali «%ASFF_YYYY_ID»
soggetto all’AVS degli ultimi cinque anni al fine di verificare la correttezza dell’imposizione fiscale;
Art. 50b, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e lett. b e d
Accesso ai sistemi d’informazione
1 Possono accedere ai sistemi d’informazione di cui agli articoli 9–11 LSIAS40:
b. le casse di compensazione, gli uffici AI, l’UCC e l’ufficio federale competente, per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI41;
d. l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 199242 sull’assicurazione militare, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso.
Art. 71 cpv. 4, 4bis e 5bis43
4 L’UCC informa le casse di compensazione dei decessi e dei cambiamenti di stato civile.
4bisAbrogato
5bis Il Consiglio federale può prevedere che l’UCC, nell’adempimento di questi compiti, registri dati nei sistemi d’informazione di cui agli articoli 9–18 e 20 LSIAS, compresi dati personali degni di particolare protezione, che gli sono stati comunicati:
a. dall’assicurato;
b. in virtù dell’articolo 50a capoverso 1, da altri organi incaricati dell’esecuzione della presente legge;
c. da persone che forniscono prestazioni a carico dell’assicurazione o su incarico della medesima.
40 RS ...
41 RS 831.20
42 RS 833.1
43 Versione secondo FF 2022 1563.