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Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 21 pagine
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Legge sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 23 Utilizzo di sistemi d’informazione da parte degli organi esecutivi per
l’adempimento dei compiti previsti da convenzioni internazionali
Il Consiglio federale può prescrivere agli organi esecutivi di cui all’articolo 3, alle casse di compensazione cantonali nell’esecuzione della LAF17 e alle casse di compensazione per assegni familiari di cui all’articolo 14 LAFam18 l’utilizzo di sistemi d’informazione sviluppati, previa consultazione degli organi interessati, per l’adempimento dei compiti previsti dall’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 199919 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
Art. 24 Sviluppo e gestione di sistemi d’informazione da parte di terzi
L’UCC può delegare a terzi lo sviluppo e la gestione di singoli sistemi d’informazione.
Sezione 4: Protezione dei dati
Art. 25
1 I dati contenuti nella piattaforma di cui all’articolo 4 capoverso 1 e negli altri sistemi d’informazione di cui agli articoli 9–22 devono essere conservati e trattati in Svizzera secondo il diritto svizzero. L’UCC e l’UFAS sono responsabili per la protezione dei dati dei sistemi d’informazione da essi gestiti. I terzi incaricati dall’UCC o dall’UFAS della gestione di singoli sistemi d’informazione e che ricevono accesso ai dati devono essere assoggettati al diritto svizzero e avere sede o domicilio in Svizzera.
2 L’UCC e l’UFAS possono trattare, per quanto necessario, i dati personali contenuti nella piattaforma e negli altri sistemi d’informazione, compresi i dati degni di particolare protezione, al fine di gestire la piattaforma e gli altri sistemi d’informazione in modo tale da permettere agli organi incaricati di applicare le leggi sulle assicurazioni sociali o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione di adempiere i compiti conferiti loro dalle singole leggi sulle assicurazioni sociali.
3 L’UFAS, l’UCC e gli altri organi esecutivi possono trattare e comunicare agli organi autorizzati i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione di cui necessitano per l’adempimento dei loro compiti.
4 L’UFAS è autorizzato a utilizzare i dati dei sistemi d’informazione ai sensi della presente legge per svolgere tutti i lavori statistici previsti dalla legge del 9 ottobre 199220 sulla statistica federale.
17RS 836.1
18RS 836.2
19 RS 0.142.112.681
20 RS 431.01