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Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 21 pagine

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Legge sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato

(art. 31)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 6 ottobre 2000 29 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 29 cpv. 2 e 3

2 Gli assicuratori sociali mettono gratuitamente a disposizione i formulari per la domanda e per l’accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante. I recapiti elettronici vanno effettuati tramite una piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nelle leggi sulle assicurazioni sociali.

3 Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta, caricata sulla piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nella pertinente legge sulle assicurazioni sociali o inoltrata a tale servizio.

Art. 37a Forma dell’invio degli atti

Gli atti possono essere inviati su carta o per via elettronica tramite una piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nelle leggi sulle assicurazioni sociali.

Art. 38 cpv. 2ter

2ter In caso di recapito tramite una piattaforma riconosciuta per la trasmissione di documenti elettronici, la notificazione è considerata avvenuta al momento indicato sulla ricevuta di richiamo, ma al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione all’indirizzo del destinatario registrato sulla piattaforma.

Art. 39, rubrica

Osservanza dei termini in caso di recapito su carta

29 RS 830.1