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Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 21 pagine
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Legge sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali «%ASFF_YYYY_ID»
d. evitare pagamenti indebiti.
Art. 13 Sistemi d’informazione per rapporti e perizie o altri dati relativi agli
accertamenti
L’UCC sviluppa e gestisce sistemi d’informazione per rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti, allo scopo di:
a. elaborare, trasmettere e memorizzare rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti, in relazione alle prestazioni delle assicurazioni sociali di cui all’articolo 1;
b. permettere l’interazione tra gli organi esecutivi e le persone che forniscono prestazioni per le assicurazioni sociali di cui all’articolo 1, i datori di lavoro e altre persone o organi, per quanto sia necessaria per l’accertamento del diritto a prestazioni o per l’esecuzione di prestazioni;
c. attribuire mandati per perizie mediche;
d. tenere un elenco dei periti incaricati di svolgere perizie mediche;
e. raccogliere e memorizzare dati per la garanzia della qualità;
f. acquisire e memorizzare le registrazioni dei colloqui tra l’assicurato e il perito effettuate su supporto audio secondo l’articolo 44 capoverso 6 LPGA9;
g. acquisire e memorizzare altri dati multimediali.
Art. 14 Sistema d’informazione per le indennità di perdita di guadagno L’UCC sviluppa e gestisce un sistema d’informazione per le indennità di perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 195210 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), allo scopo di:
a. evitare riscossioni abusive di prestazioni;
b. garantire la trasparenza sulle prestazioni riscosse secondo la LIPG;
c. migliorare la qualità dei dati secondo la LIPG;
d. predisporre una base di dati per analisi statistiche.
Art. 15 Sistema d’informazione per le persone prestanti servizio
L’UCC sviluppa e gestisce un sistema d’informazione per le persone prestanti servizio ai sensi dell’articolo 1a capoverso 5 LIPG11, allo scopo di permettere a queste persone di esercitare per via elettronica il diritto alle indennità di perdita di guadagno.
9 RS 830.1
10 RS 834.1
11 RS 834.1