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Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 21 pagine
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Legge sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali «%ASFF_YYYY_ID»
1 Possono accedere al sistema d’informazione di cui all’articolo 16 LSIAS56, per l’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla LAVS57, i seguenti organi:
a. gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2;
b. l’Ufficio centrale di compensazione;
c. l’UFAS.
5. Legge federale del 18 marzo 199458 sull’assicurazione malattie
Art. 1 cpv. 3
3 Gli assicuratori possono mettere a disposizione degli assicurati una piattaforma elettronica per la trasmissione di documenti elettronici. La piattaforma è considerata riconosciuta ai sensi della LPGA se adempie le condizioni previste dall’articolo 6a capoverso 459 della legge federale del 20 dicembre 196860 sulla procedura amministrativa.
6. Legge federale del 20 marzo 198161 sull’assicurazione contro gli infortuni
Art. 1 cpv. 3
3 Gli assicuratori possono mettere a disposizione degli assicurati una piattaforma elettronica per la trasmissione di documenti elettronici. La piattaforma è considerata riconosciuta ai sensi della LPGA se adempie le condizioni previste dall’articolo 6a capoverso 462 della legge federale del 20 dicembre 196863 sulla procedura amministrativa.
7. Legge federale del 19 giugno 199264 sull’assicurazione militare
Art. 1 cpv. 3
3 L’assicurazione militare può mettere a disposizione degli assicurati una piattaforma elettronica per la trasmissione di documenti elettronici. La piattaforma è considerata
56RS ...
57RS 831.10
58RS 832.10
59Versione secondo FF 2023 680.
60 RS 172.021
61RS 832.20
62Versione secondo FF 2023 680.
63 RS 172.021
64 RS 833.1