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Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 21 pagine

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Legge sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali «%ASFF_YYYY_ID»

riconosciuta ai sensi della LPGA se adempie le condizioni previste dall’articolo 6a capoverso 465 della legge federale del 20 dicembre 196866 sulla procedura amministrativa.

8. Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno67

Titolo prima dell’art. 1

Capo primo: Applicabilità della LPGA e della LSIAS

Art. 1 cpv. 3 e 4

3 La legge federale del …68 sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile con le sue deroghe alla LPGA.

4 Nel quadro della presente legge le piattaforme di cui all’articolo 4 LSIAS sono considerate quali piattaforme riconosciute ai sensi della LPGA.

Art. 21 cpv. 2 lett. a e b

2 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS69 concernenti:

a. i sistemi d’informazione (art. 49a 70 e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);

b. Abrogata

Art. 21bis cpv. 1 e 2, parte introduttiva e lett. f e g71

1Abrogato

2 I dati personali e i dati concernenti persone giuridiche necessari per l’esercizio del diritto all’indennità sono trattati dall’UCC nel sistema d’informazione di cui all’articolo 15 LSIAS72. Essi sono messi a disposizione dalle persone prestanti servizio o ripresi da uno dei seguenti registri:

f. il sistema d’informazione di cui all’articolo 9 LSIAS;

g. il sistema d’informazione di cui all’articolo 17 LSIAS.

65Versione secondo FF 2023 680.

66 RS 172.021

67 RS 834.1

68 RS ...

69 RS 831.10

70 Versione secondo FF 2022 1563.

71 Versione secondo FF 2023 2246.

72 RS ...