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Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 21 pagine
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Legge sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali «%ASFF_YYYY_ID»
nell’agricoltura e l’articolo 60 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 195980 sull’assicurazione per l’invalidità;
d. i servizi cantonali competenti per l’esecuzione degli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa;
e. i servizi svizzeri competenti per il coordinamento degli assegni familiari nelle relazioni internazionali;
f. le autorità cantonali che esercitano la vigilanza conformemente all’articolo 17 capoverso 2;
g. l’UFAS, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 27 capoverso 2 della presente legge e all’articolo 72 capoverso 1, primo periodo LAVS81;
h. la Segreteria di Stato dell’economia, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 83 capoverso 1 della legge del 25 giugno 198282 sull’assicurazione contro la disoccupazione;
i l’Ufficio centrale di compensazione, per quanto necessario per la gestione materiale del sistema d’informazione di cui all’articolo 17 LSIAS.
3 La piattaforma di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSIAS mette a disposizione dell’assicurato informazioni relative al suo diritto agli assegni familiari. Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni sono messe a disposizione per essere consultate.
Art. 21c Obbligo di notifica
I servizi di cui all’articolo 21b capoverso 2 lettere a–d notificano immediatamente all’Ufficio centrale di compensazione i dati necessari alla gestione del sistema d’informazione di cui all’articolo 18 LSIAS83.
Art. 21d
Abrogato
Art. 25 lett. a
Le disposizioni della legislazione sull’AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA84, si applicano per analogia:
a. ai sistemi d’informazione (art. 49a cpv. 1 e 2 e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
80 RS 831.20
81 RS 831.10
82 RS 837.0
83 RS ...
84 RS 830.1