Progetto
Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 21 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Legge sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 3: Altri sistemi d’informazione della Confederazione
Art. 9 Sistema d’informazione «Registro centrale degli assicurati»
L’UCC sviluppa e gestisce il sistema d’informazione «Registro centrale degli assicurati», allo scopo di:
a. riunire i conti individuali di un assicurato;
b. garantire che tutti i conti individuali di un assicurato siano presi in considerazione in caso di assegnazione o di calcolo anticipato provvisorio di una rendita AVS.
Art. 10 Sistema d’informazione per i numeri AVS
L’UCC sviluppa e gestisce un sistema d’informazione per l’AVS, allo scopo di:
a. assegnare, comunicare, controllare, amministrare e utilizzare sistematicamente numeri AVS secondo l’articolo 50c LAVS8;
b. registrare i numeri d’assicurato esteri necessari per l’esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale.
Art. 11 Sistema d’informazione per le prestazioni in denaro correnti
L’UCC sviluppa e gestisce un sistema d’informazione per le prestazioni in denaro correnti, contenente anche le informazioni disponibili relative alla concessione di rendite estere, allo scopo di:
a. registrare e adeguare le prestazioni in denaro;
b. evitare la riscossione indebita di prestazioni in denaro;
c. garantire la trasparenza sulle prestazioni in denaro concesse.
Art. 12 Sistemi d’informazione per i conteggi e i controlli delle prestazioni e
dei provvedimenti di accertamento dell’AVS/AI
L’UCC sviluppa e gestisce sistemi d’informazione per i conteggi e i controlli delle prestazioni e dei provvedimenti di accertamento dell’AVS/AI, allo scopo di:
a. tenere un registro delle persone che forniscono prestazioni per l’AVS/AI e dei beneficiari di prestazioni dell’AVS/AI, contenente anche le informazioni sulle prestazioni assegnate, nonché un registro di tutte le fatture pagate o respinte per prestazioni e provvedimenti di accertamento dell’AVS/AI;
b. trasmettere e verificare le fatture delle persone che forniscono prestazioni per l’AVS/AI e quelle dei beneficiari di prestazioni;
c. evadere in modo sicuro, strutturato e automatizzato le richieste di restituzione di prestazioni fatte valere nei confronti di persone che forniscono prestazioni per l’AVS/AI e di beneficiari di prestazioni;