Progetto
Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 21 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto
Legge sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali «%ASFF_YYYY_ID»
c. il Fondo di compensazione IPG alle spese per il sistema d’informazione di cui all’articolo 10.
6 La Confederazione finanzia:
a. il sistema d’informazione di cui all’articolo 10, nella misura della quota di utilizzo non connessa all’esecuzione dell’AVS, dell’AI e delle IPG;
b. il sistema d’informazione per le prestazioni complementari di cui all’articolo 16;
c. il sistema d’informazione per gli assegni familiari di cui all’articolo 17.
7 I fondi di compensazione partecipano proporzionalmente alle spese per la gestione dei sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1‒3 e la Confederazione a quelle del sistema d’informazione di cui all’articolo 10. Il Consiglio federale fissa la quota a carico dei singoli fondi e della Confederazione in funzione dell’utilizzo dei sistemi d’informazione da parte delle rispettive assicurazioni sociali.
Art. 28 Partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni
e dell’assicurazione militare
Gli assicuratori contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 198127 sull’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 199228 sull’assicurazione militare partecipano alle spese per la gestione dei sistemi d’informazione di cui agli articoli 9 e 10.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 29 Disposizione di esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 30 Disposizione transitoria
L’UCC e l’UFAS effettuano gli adeguamenti necessari derivanti per essi dagli articoli 4 e 9–22 entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 31 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 32 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
27 RS 832.20
28 RS 833.1