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Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 21 pagine

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Legge sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 39a Osservanza dei termini in caso di recapito per via elettronica

1 In caso di trasmissione per via elettronica dell’atto, per il rispetto del termine è determinante il momento indicato sulla ricevuta di entrata In caso di irraggiungibilità di una piattaforma è applicabile l’articolo 26 della legge federale del …30 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia.

2 Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti trasmessi per via elettronica.

3 L’autorità può chiedere l’inoltro successivo di documenti cartacei se:

a. a causa di problemi tecnici vi è il rischio che il trattamento non sia possibile entro un termine utile; o

b. questo è necessario per verificare l’autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

Art. 46 cpv. 2

2 Gli organi esecutivi di cui all’articolo 3 della legge federale del …31 sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) gestiscono e trasmettono tutti gli atti in forma digitale. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 49 cpv. 1bis

1bis Le decisioni possono essere notificate con validità giuridica tramite una piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nelle leggi sulle assicurazioni sociali. La decisione è notificata tramite la piattaforma soltanto se l’assicurato lo ha richiesto e ha indicato un indirizzo elettronico sulla piattaforma.

Art. 55 cpv. 1 e 1bis

1 Le procedure che negli articoli 27–54, nella LSIAS32 o nelle leggi sulle assicurazioni sociali non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 196833 sulla procedura amministrativa.

1bisAbrogato

30Versione secondo FF 2023 680.

31RS ...

32RS ...

33 RS 172.021