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Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 21 pagine

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Legge sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 5: Finanziamento

Art. 26 Finanziamento della piattaforma

1 Il Fondo di compensazione AVS di cui all’articolo 107 LAVS21, il Fondo di compensazione AI di cui all’articolo 79 della legge federale del 19 giugno 195922 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e il Fondo di compensazione IPG di cui all’articolo 28 LIPG23 rimborsano all’UCC le spese per lo sviluppo e la gestione della piattaforma di cui all’articolo 4 capoverso 1. Il Consiglio federale fissa la quota a carico dei singoli fondi in funzione dell’utilizzo della piattaforma da parte delle rispettive assicurazioni sociali.

2 La Confederazione assume le spese per gli assegni familiari secondo la LAF24 e la LAFam25 in funzione dell’utilizzo della piattaforma da parte degli assicurati.

Art. 27 Finanziamento degli altri sistemi d’informazione della

Confederazione

1 Nel quadro dell’articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS26, il Fondo di compensazione AVS rimborsa all’UCC le spese derivanti dallo sviluppo e dalla gestione dei seguenti sistemi d’informazione:

a. i sistemi d’informazione di cui agli articoli 9, 11 e 18;

b. il sistema d’informazione di cui all’articolo 10, nella misura della quota di utilizzo connessa all’esecuzione dell’AVS, dell’AI e delle IPG.

2 Nel quadro dell’articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS, il Fondo di compensazione AI rimborsa all’UCC le spese derivanti dallo sviluppo e dalla gestione dei sistemi d’informazione di cui agli articoli 12, 13 e 19.

3 Nel quadro dell’articolo 95a LAVS, il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione le spese per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d’informazione di cui agli articoli 20 e 21.

4 Nel quadro dell’articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS, il Fondo di compensazione IPG rimborsa all’UCC le spese derivanti dallo sviluppo e dalla gestione dei sistemi d’informazione di cui agli articoli 14 e 15.

5 Proporzionalmente all’utilizzo dei sistemi d’informazione da parte delle rispettive assicurazioni sociali partecipano:

a. il Fondo di compensazione AI alle spese per i sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1 e 3;

b. il Fondo di compensazione AVS alle spese per i sistemi d’informazione di cui al capoverso 2;

21 Versione secondo FF 2022 1563.

22 RS 831.20

23 RS 834.1

24 RS 836.1

25 RS 836.2

26 Versione secondo FF 2022 1563.