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Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 21 pagine
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Legge sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 5: Finanziamento
Art. 26 Finanziamento della piattaforma
1 Il Fondo di compensazione AVS di cui all’articolo 107 LAVS21, il Fondo di compensazione AI di cui all’articolo 79 della legge federale del 19 giugno 195922 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e il Fondo di compensazione IPG di cui all’articolo 28 LIPG23 rimborsano all’UCC le spese per lo sviluppo e la gestione della piattaforma di cui all’articolo 4 capoverso 1. Il Consiglio federale fissa la quota a carico dei singoli fondi in funzione dell’utilizzo della piattaforma da parte delle rispettive assicurazioni sociali.
2 La Confederazione assume le spese per gli assegni familiari secondo la LAF24 e la LAFam25 in funzione dell’utilizzo della piattaforma da parte degli assicurati.
Art. 27 Finanziamento degli altri sistemi d’informazione della
Confederazione
1 Nel quadro dell’articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS26, il Fondo di compensazione AVS rimborsa all’UCC le spese derivanti dallo sviluppo e dalla gestione dei seguenti sistemi d’informazione:
a. i sistemi d’informazione di cui agli articoli 9, 11 e 18;
b. il sistema d’informazione di cui all’articolo 10, nella misura della quota di utilizzo connessa all’esecuzione dell’AVS, dell’AI e delle IPG.
2 Nel quadro dell’articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS, il Fondo di compensazione AI rimborsa all’UCC le spese derivanti dallo sviluppo e dalla gestione dei sistemi d’informazione di cui agli articoli 12, 13 e 19.
3 Nel quadro dell’articolo 95a LAVS, il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione le spese per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d’informazione di cui agli articoli 20 e 21.
4 Nel quadro dell’articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS, il Fondo di compensazione IPG rimborsa all’UCC le spese derivanti dallo sviluppo e dalla gestione dei sistemi d’informazione di cui agli articoli 14 e 15.
5 Proporzionalmente all’utilizzo dei sistemi d’informazione da parte delle rispettive assicurazioni sociali partecipano:
a. il Fondo di compensazione AI alle spese per i sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1 e 3;
b. il Fondo di compensazione AVS alle spese per i sistemi d’informazione di cui al capoverso 2;
21 Versione secondo FF 2022 1563.
22 RS 831.20
23 RS 834.1
24 RS 836.1
25 RS 836.2
26 Versione secondo FF 2022 1563.