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Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 21 pagine
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Legge sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali «%ASFF_YYYY_ID»
a. le casse di compensazione cantonali;
b. le casse di compensazione professionali;
c. la Cassa federale di compensazione;
d. la Cassa svizzera di compensazione;
e. gli uffici AI cantonali;
f. l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero;
g. l’Ufficio centrale di compensazione (UCC);
h. gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 20063 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).
2 Le casse di compensazione cantonali non sono considerate organi esecutivi ai sensi del capoverso 1 lettera a laddove svolgono i loro compiti conformemente all’articolo 13 della legge federale del 20 giugno 19524 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF).
Sezione 2: Piattaforme
Art. 4 Piattaforme per lo scambio elettronico di dati
1 L’UCC sviluppa e gestisce una piattaforma che garantisca lo scambio sicuro di dati elettronici e della comunicazione elettronica nelle assicurazioni sociali.
2 Se non utilizzano la piattaforma di cui al capoverso 1, gli organi esecutivi sviluppano e gestiscono un’altra piattaforma per lo svolgimento delle loro procedure in materia di assicurazioni sociali.
3 Lo scambio di dati tra le piattaforme di cui ai capoversi 1 e 2 è garantito mediante interfacce di collegamento. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici per le interfacce. Può delegare questo compito all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Art. 5 Funzioni delle piattaforme
Le piattaforme devono offrire le seguenti funzioni:
a. autenticazione degli utenti;
b. accesso, per gli utenti autorizzati, ai sistemi d’informazione collegati alle piattaforme tramite interfacce;
c. gestione degli indirizzi elettronici degli utenti;
d. determinazione univoca dei momenti della trasmissione e del recapito;