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Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 21 pagine
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Legge sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali «%ASFF_YYYY_ID»
c. permettere la trasmissione di dati a terzi responsabili e ad assicuratori di responsabilità civile in Svizzera e all’estero al fine di motivare le pretese di regresso.
Art. 20 Sistema d’informazione per la determinazione delle prestazioni
previste in virtù di convenzioni internazionali
L’UCC sviluppa e gestisce un sistema d’informazione per la determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali, allo scopo di:
a. trattare le richieste di prestazioni;
b. permettere lo scambio di dati relativi alle richieste di prestazioni tra le istituzioni competenti e l’organismo di collegamento di cui all’articolo 75a LPGA14;
c. permettere lo scambio dei dati necessari per la determinazione di prestazioni assicurative tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.
Art. 21 Sistema d’informazione nell’ambito dell’assoggettamento
assicurativo in virtù di convenzioni internazionali
L’UFAS sviluppa e gestisce un sistema d’informazione nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo, allo scopo di:
a. determinare la legislazione applicabile in adempimento di convenzioni internazionali e in applicazione degli articoli 1a e 2 LAVS15;
b. svolgere compiti amministrativi;
c. permettere lo scambio dei dati necessari per la determinazione dell’assoggettamento assicurativo tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.
Art. 22 Sistemi d’informazione per lo scambio elettronico di dati con
l’estero
1 Gli organi federali competenti di cui all’articolo 75b capoverso 1 LPGA16 sviluppano e gestiscono sistemi d’informazione per lo scambio elettronico di dati con l’estero allo scopo di permettere agli organi designati all’articolo 75a LPGA di scambiare per via elettronica i dati necessari per l’esecuzione delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale.
2 L’infrastruttura, la sua gestione e il suo finanziamento sono retti dagli articoli 75b e 75c LPGA.
14 RS 830.1
15 RS 831.10
16 RS 830.1