Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/85: Modifica della legge sulla geoinformazione – Catasto delle condotte svizzero · 30 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione Modifica della legge sulla geoinformazione – catasto delle condotte svizzero
6 Osservazioni sui singoli articoli
6.1 Art. 3 cpv. 1 lett. k–n
UR accoglie con esplicito favore la definizione dei nuovi termini. TG chiede che vengano definiti anche i termini «catasto delle condotte» e «informazioni sull’impianto». Geoterra si chiede se nella definizione di «proprietario di rete» e «operatore di rete» sia effettivamente necessario fare riferimento a «un numero indefinito di fondi». Anche GE suggerisce di non menzionare la nozione di «numero indefinito di fondi», poiché il proprietario è responsabile delle condotte indipendentemente dal numero di fondi, dovesse possedere anche una sola condotta.
FR, GR, ZH, SBS e STV ritengono che la distinzione tra proprietario e operatore di rete comporti un’inutile complessità. Il responsabile è in ogni caso il proprietario. Per SZ la definizione di proprietario e operatore di rete non è coerente, in particolare non dovrebbero essere menzionate le persone fisiche. AG si interroga sulla nozione di «numero indefinito» di fondi, ritenendo che ciò renda difficile la distinzione determinante rispetto alle condotte private situate su suolo pubblico.
AES sottolinea che le definizioni sono valide solo nell’ambito della legge sulla
geoinformazione.
Art. 3 cpv. 1 lett. k – Proprietario di rete
GE ritiene che la responsabilità per la rete ricada interamente sul proprietario di rete. ZG chiede che vengano inclusi nella definizione anche condotte e impianti che servono solo indirettamente all’approvvigionamento o allo smaltimento. HEV è d’accordo con la
definizione di proprietario e operatore di rete. In tal modo risulta chiaro che i proprietari fondiari privati non sono considerati tali.
Art. 3 cpv. 1 lett. m – Informazioni sull’impianto
BL, SG, TG, ZH, AES, IWB e SVGW chiedono una precisazione, poiché la definizione «informazioni sull’impianto» è fuorviante: il concetto è più ampio e all’occorrenza comprende informazioni aggiuntive rispetto ai soli geodati.
6.2 Art. 18a – Scopo del catasto delle condotte svizzero
Capoverso 1
AG sostiene la concezione del CCCH come strumento puramente informativo, in particolare rispetto all’assenza di effetti sotto il profilo della responsabilità giuridica. AES chiede una precisazione della nozione di «relative infrastrutture» a livello di ordinanza. Geoterra
sottolinea che un CCCH non può sostituire le informazioni sugli impianti e che occorre ricorrere con moderazione all’ampliamento dello scopo. FR chiede di prevedere disposizioni sull’aggiornamento dei geodati contenuti nel CCCH e invita ad allineare il testo al livello di autorizzazione di accesso da definire. TG, IWB e SVGW chiedono la cancellazione dei termini «progettazione» e «costruzione», ritenendo che il CCCH possa costituire un supporto contenutistico unicamente nella fase di pianificazione.
NE chiede di cancellare «la digitalizzazione» dal capoverso 1, poiché ritiene che tale
espressione non debba essere oggetto della legge. Anche GE ne chiede la cancellazione, poiché l’obiettivo del CCCH non è quello di facilitare la transizione alla digitalizzazione.
SZ chiede, per motivi di comprensibilità, l’introduzione di un’abbreviazione per «restrizioni di diritto pubblico della proprietà». NW chiede che il requisito di qualità dei dati messi a
disposizione venga ridotto al minimo, modificando il testo come segue: «einer minimalen Qualität» (garantendo una qualità minima). ZG chiede di rinunciare ai requisiti di qualità e di usare la formulazione «in einer standardisierten und harmonisierten Form» (in forma
standard e uniforme). AR teme che, per quanto riguarda la copertura capillare dei dati e la qualità, vengano posti requisiti troppo elevati, che potrebbero essere soddisfatti solo a fronte