Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/85: Modifica della legge sulla geoinformazione – Catasto delle condotte svizzero · 30 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione Modifica della legge sulla geoinformazione – catasto delle condotte svizzero
6.8 Art. 22 cpv. 2 lett. e
FR propone la seguente formulazione «la predisposizione e l’esercizio del CCCH» in quanto più comprensibile. NE chiede di assegnare il compito alla misurazione ufficiale, poiché si tratta di un compito comune.
GR, SG e ZH chiedono che venga cancellata, poiché l’attuazione del modello organizzativo K «Cantonale» non richiede l’attribuzione di un nuovo compito alla misurazione nazionale.
SO chiede una verifica della conformità della disposizione con l’articolo 75 della Costituzione federale. FR chiede che venga chiarito se il CCCH possa essere considerato come un nuovo compito indipendente dalla misurazione nazionale e dalla misurazione ufficiale.
6.9 Art. 34 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 lett. c
Capoverso 1
GR, SG, ZH, SBS e STV sottolineano che con il modello organizzativo K «Cantonale»
sarebbe sufficiente che la Confederazione assumesse un ruolo di coordinamento.
Propongono quindi la seguente formulazione: La Confederazione è competente per
«strategische Ausrichtung und die Oberaufsicht über den LKCH» (l’orientamento strategico e la supervisione del CCCH).
FR propone come formulazione alternativa che la Confederazione sia competente per «h. La tenue du CCCH.» (la direzione del CCCH). JU suggerisce che sarebbe più efficiente se la Confederazione fosse responsabile della raccolta dei dati dei grandi operatori di rete. La Confederazione dovrebbe pertanto essere competente per «h. la garanzia della
predisposizione, dell’esercizio e della direzione del CCCH» e «i. le regroupement des
données de propriétaires de réseaux supracantonaux» (l’aggregazione dei dati dei
proprietari di reti intercantonali). TI segnala che la garanzia della predisposizione e
dell’esercizio sono già menzionati nell’articolo 22 capoverso 2 e propone pertanto di lasciare solo «la direzione del CCCH».
GE ritiene che, in virtù della deroga prevista dall’articolo 18d capoverso 2, la gestione di questi geodati dovrebbe spettare alla Confederazione.
SO chiede di verificare che la disposizione sia in linea con l’articolo 75a della Costituzione.
Capoverso 2
SG e ZH chiedono che, analogamente al Catasto RDPP, anche per il CCCH – secondo il modello organizzativo «Cantonale» – i Cantoni siano responsabili della «direzione» del CCCH e di tutte le attività come l’aggregazione dei dati o la garanzia della messa a
disposizione.
VD chiede che i Cantoni siano competenti solo per la trasmissione e non per l’aggregazione dei dati. NE chiede che si aggiunga che la competenza dei Cantoni debba limitarsi
all’aggregazione dei soli dati esistenti.
SVGW e IWB chiedono che nelle disposizioni esecutive sia inserito almeno l’obbligo di un coordinamento tra il modello federale e gli eventuali modelli cantonali per evitare ridondanze e costi aggiuntivi.
6.10 Art. 36 cpv. 2bis
ZH chiede l’abrogazione della disposizione poiché lo scopo della modifica non è chiaro. NE sottolinea che la conclusione di trattati debba sottostare al rispetto dell’articolo 15 della legge sulla geoinformazione e chiede una precisazione al riguardo.