Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 17 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-242.1-5/4/4
Il capoverso 4 era in precedenza il capoverso 5 dell’articolo 11b. È stato spostato qui in quanto
l’articolo 11b riguarda ora esplicitamente solo i lavori di costruzione pianificati.
Articolo 14a – Progetti pilota
Questo nuovo articolo consente la realizzazione di progetti pilota in associazione con il progetto europeo TTR. A livello europeo rimangono ancora diverse domande irrisolte per quanto riguarda l’esatta configurazione dei processi nell’ambito del progetto TTR. Questa disposizione consente di realizzare progetti pilota e raccogliere così le esperienze necessarie per l’introduzione capillare / definitiva dei processi TTR.
Articolo 15 capoverso 2 – Stralcio del contenuto e pubblicazione
I contenuti della convenzione sull’accesso alla rete sono cambiati dall’elaborazione delle basi minime nell’OARF. L’oggetto dell’articolo 15 capoverso 2 lettera e è compito del SAT. Le basi per il calcolo del prezzo di traccia sono stabilite nell’OARF e nell’OARF-UFT. I contenuti dell’articolo 15 capoverso 2 lettere e ed i sono già riportati come norme al numero 1.3 delle prescrizioni sulla circolazione dei treni, le disposizioni esecutive dei GI. Il contenuto dell’articolo 15 capoverso 2 lettera j è stabilito nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza. SOB, BLS e FFS hanno elaborato un modello comune di convenzione sull’accesso alla rete, nel quale si rimanda alla competenza del SAT. Oggi non è dunque più necessario elencare i contenuti della convenzione. Alla luce dell’imminente attuazione delle STI TAF/TAP6 in Svizzera, le ITF, i GI e il SAT stanno attualmente lavorando per ridefinire in modo
orientato al fabbisogno e ai requisiti il futuro rapporto tra gli attori coinvolti nell’accesso alla rete e nell’utilizzazione della rete. Non appena tali lavori saranno conclusi, si potrà procedere a integrare i risultati. Per garantire che nello stipulare convenzioni tutte le ITF possano partire da basi uguali, da un lato la ComFerr verifica l’assenza di discriminazioni e dall’altro viene creato un nuovo capoverso 2 che sancisce la pubblicazione di un tale modello di convenzione. Le ITF possono così informarsi in modo trasparente in merito al possibile allestimento di una convenzione.
Nell’articolo 15 capoverso 1 si può stralciare «e in duplice copia». Considerato il consueto uso odierno delle firme elettroniche, tale requisito comporta problemi a livello di attuazione pratica. Secondo
l’articolo 15 capoverso 1 OARF, la convenzione sull’accesso alla rete dev’essere stipulata per iscritto, forma che richiede la firma di propria mano o una firma elettronica qualificata secondo la legge
federale sulla firma elettronica (art. 14 della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero [CO; RS 220]). Le firme elettroniche qualificate secondo il regolamento europeo eIDAS non sono ritenute equivalenti a causa della mancanza di trattati internazionali e impediscono la stipulazione efficiente e al passo coi tempi di convenzioni sull’accesso alla rete con ITF estere. Ad esempio, circa un terzo delle ITF con accesso alla rete presso FFS Infrastruttura ha sede all’estero. Per i GI, la conclusione di simili trattati internazionali costituirebbe una notevole agevolazione, non solo per le convenzioni di accesso alla rete (OARF), ma anche per i contratti di raccordo alla rete (Lferr) e i contratti relativi ai binari di raccordo (LTM).
Articolo 15a – Recepimento del regolamento d’esecuzione (UE) 2015/10 – Competenza per la richiesta di una garanzia finanziaria
L’articolo 5a OARF deve essere adeguato a causa del recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/10. La competenza è ora attribuita al GI (cfr. spiegazioni relative all’art. 5a OARF).
In linea con l’impostazione a livello europeo (regolamento di esecuzione 2015/10), la competenza per i mezzi da impiegare può essere assunta dal GI e stabilita nelle condizioni fondamentali dell’accesso alla rete di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera d OARF. La nuova competenza della ComFerr e la nuova pubblicazione delle condizioni fondamentali consentono di procedere a tale adeguamento.
6 Specifiche tecniche di interoperabilità (STI) di cui al regolamento (EU) n. 1305/2014 (Applicazioni telematiche per il trasporto merci, TAF) e al regolamento (UE) n. 454/2011 (Applicazioni telematiche per i passeggeri, TAP). 10/17 BAV-D-EC8B3401/659