Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 17 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-242.1-5/4/4
transfrontaliero di imprese ferroviarie estere, l’UFT non rilascia più un certificato di sicurezza (CSic) parte B, per il quale era necessario attestare l’esistenza di un’assicurazione di responsabilità civile con una copertura di 100 milioni di franchi. Tuttavia, anche queste ITF devono continuare a disporre di un’adeguata assicurazione di responsabilità civile. Con l’eliminazione del CSic parte B è venuta meno anche la possibilità di verificare che le imprese estere dispongano di una somma assicurata pari a 100 milioni di franchi: una lacuna normativa che deve essere colmata.
Le disposizioni dell’OARF sono inoltre adattate in funzione delle esperienze tratte dalla pratica per quanto riguarda la pianificazione dell’utilizzazione della rete e il prezzo delle tracce, ad esempio introducendo indennizzi per le limitazioni della capacità che durano almeno un intero anno d’orario.
Dai lavori per aggiornare le disposizioni in materia di pianificazione dell’utilizzazione della rete e di assegnazione delle tracce è inoltre emerso un nesso contenutistico con l’allestimento dell’orario.
L’ordinanza del 4 novembre 2009 sugli orari (OOra; RS 745.13) è stata pertanto oggetto di un riesame che ha condotto a una revisione totale.
Il progetto non dà luogo ad alcuna incompatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera.
1.1 Campo d’applicazione dell’OARF
Dall’attuale campo d’applicazione dell’OARF sono esclusi i soggetti terzi (art. 1 cpv. 1 OARF), ragion per cui ci si chiede se alla responsabilità commerciale, vale a dire ai soggetti terzi, debba essere riconosciuto un ruolo all’interno dell’ordinanza. A livello di Lferr, i soggetti terzi sono contemplati nel campo d’applicazione. La questione è rilevante soprattutto in relazione al prezzo di traccia. La Hupac SA, ad esempio, in base all’attuale applicazione dell’articolo 9a capoverso 4 Lferr, è considerata un’«impresa interessata a svolgere il trasporto ferroviario», che ordina treni senza divenire essa stessa un’ITF. In questa discussione vanno considerati anche aspetti legati alla responsabilità, che svolgono un ruolo sia nelle relazioni interne sia in quelle verso l’esterno. Una modifica del campo d’applicazione in questo senso può avere ampie ripercussioni su tutta l’OARF. La questione deve dunque essere approfondita in un altro contesto e confluire in una revisione successiva dell’ordinanza.
Il campo d’applicazione per le disposizioni di cui alla sezione 6 sui prezzi delle tracce deve ora essere esteso anche alle tratte per le quali la Confederazione ha concluso rispettivamente una CP secondo l’articolo 51 Lferr con il GI e una convenzione sull’offerta secondo l’articolo 21 dell’ordinanza
dell’11 novembre 2009 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16) con l’ITF (art. 1 cpv. 4 OARF).
1.2 Autorizzazione di accesso alla rete
Chi intende effettuare trasporti ferroviari in Svizzera deve disporre, secondo l’articolo 8c e seguenti Lferr, di una licenza in quanto ITF, la cosiddetta autorizzazione di accesso alla rete, e di un CSic.
Resta salvo il diritto al trasporto regolare e professionale di viaggiatori secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1). L’UFT rilascia l’autorizzazione di accesso alla rete al massimo per dieci anni se l’impresa:
a) dispone di un’organizzazione sufficiente e delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per
garantire un esercizio sicuro e affidabile;
b) ha una capacità finanziaria e una copertura assicurativa sufficienti;
c) soddisfa i requisiti in materia di affidabilità dei responsabili della direzione;
d) osserva le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di lavoro abituali nel settore;
e) ha la propria sede in Svizzera.
L’OARF disciplina i dettagli sulla base degli articoli 8c e 8d Lferr. Ora l’autorizzazione di accesso alla rete non sarà più limitata a determinati tipi di traffico o a determinate tratte.
Alla luce delle modifiche della Lferr e dell’OASF, è possibile stralciare nell’OARF il rimando alla
capacità professionale per quanto concerne l’accesso alla rete per le imprese svizzere. Inoltre, con
3/17 BAV-D-EC8B3401/659