Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 17 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-242.1-5/4/4
Articolo 17 – Abrogazione a seguito dell’introduzione della nuova competenza del SAT
In sede di riscossione dei prezzi delle tracce, il SAT si assicura che i GI li fatturino correttamente e senza discriminazioni anche nei confronti delle proprie imprese. L’attuale riferimento alla relativa competenza dell’UFT può quindi essere stralciato.
Articolo 19 capoverso 3 lettera e – Abrogazione dello sconto ETCS
Secondo l’articolo 19c capoverso 2 della versione attuale dell’OARF del 1º gennaio 2021, lo sconto ETCS è concesso fino al 31 dicembre 2024. Non essendo prevista alcuna proroga e poiché la
presente versione modificata dell’ordinanza dovrà entrare in vigore al 1º gennaio 2025, lo sconto viene stralciato.
Articolo 19a capoverso 6 – Sostituzione del concetto di tronchi di confine con tratte in prossimità del confine
Il concetto di «tronchi di confine» è stato sostituito con «tratte in prossimità del confine». In futuro l’espressione «tronchi di confine» sarà utilizzata solo nell’ambito delle autorizzazioni d’esercizio. Per il prezzo di traccia si parla di «tratte in prossimità del confine» sulle quali l’UFT può concedere
agevolazioni. È compito dell’UFT stilare l’elenco esatto delle tratte. Le agevolazioni sono concesse per le tratte in prossimità del confine sulle quali circolano veicoli motore esteri che non sono tenuti in considerazione ai fini del fattore di usura. Per garantire l’assenza di discriminazioni, su queste tratte è concesso a tutti i treni il prezzo forfettario in funzione dell’usura. Il relativo elenco in futuro dovrà quindi essere pubblicato nell’allegato 1a OARF-UFT.
Articolo 19c – Abrogazione dello sconto ETCS
Vedasi spiegazioni relative all’articolo 19 capoverso 3 lettera e.
Articolo 20a capoverso 3 – Estensione del supplemento per l’energia elettrica alla tratta Emmenbrücke-Hübeli (bif.) – Beinwil am See – Lenzburg e adeguamento del metodo di calcolo per i valori di riferimento forfettari relativi all’energia elettrica
Il supplemento del 25 per cento si applica anche sulla tratta non interoperabile a scartamento normale Emmenbrücke-Hübeli (bif.) – Beinwil am See – Lenzburg per i veicoli che non misurano il proprio consumo di energia elettrica.
Il metodo di calcolo dei valori di riferimento forfettari nell’allegato 5 OARF-UFT è stato modificato e ora si calcolano, per ogni categoria di treno, sulla base della mediana dei valori misurati dalle FFS durante le corse in un arco di tempo di 12 mesi. Questo metodo, pur determinando prezzi dell’energia elettrica più bassi per le ITF, non comporta alcun deficit di copertura dei costi per i GI.
11/17 BAV-D-EC8B3401/659