Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 17 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-242.1-5/4/4
1 Situazione iniziale e punti essenziali del progetto
Il progetto si occupa dell’ulteriore sviluppo delle basi legali per l’accesso delle imprese di trasporto ferroviario (ITF) all’infrastruttura ferroviaria svizzera, nonché dell’allestimento degli orari per il traffico viaggiatori.
Le condizioni quadro per l’accesso alla rete ferroviaria, ossia per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria da parte delle ITF, sono disciplinate nell’ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122), dove sono stabiliti tra l’altro i requisiti per l’autorizzazione di accesso alla rete, le regole per la pianificazione dell’utilizzazione della rete e per l’attribuzione e i prezzi delle tracce. Diverse disposizioni dell’OARF sono precisate nell’ordinanza dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) del 14 maggio 2012 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT;
RS 742.122.4).
Le disposizioni dell’OARF costituiscono una base importante per i ricavi commerciali dei gestori
dell’infrastruttura ferroviaria da un lato e per i costi delle ITF dall’altro. Ai fini della conclusione delle convenzioni sulle prestazioni (CP) di cui all’articolo 51 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), è molto importante che per i conti di previsione delle imprese sia garantita certezza di pianificazione. Per tale motivo è opportuno rivedere tali disposizioni ogni quattro anni.
L’ultima revisione parziale dell’OARF ha riguardato il periodo CP 2021–2024 ed è in vigore dal
1º gennaio 2021. In linea con tale cadenza, le modifiche proposte entreranno in vigore al 1º gennaio 2025 e saranno applicabili per il periodo CP 2025–2028.
Il prezzo della traccia come compenso corrisposto dalle ITF ai gestori dell’infrastruttura (GI) per
l’utilizzazione della loro rete ferroviaria costituisce un elemento centrale nell’ambito delle disposizioni concernenti l’accesso alla rete. Per il prossimo periodo CP ci si dovrà attenere all’attuale struttura del sistema svizzero di definizione dei prezzi delle tracce e non effettuare modifiche a livello di OARF.
Nel 2022/23 l’UFT ha effettuato una valutazione del sistema vigente di definizione dei prezzi delle tracce, dalla quale sono scaturite raccomandazioni che indicano un più esteso fabbisogno di
adeguamento. L’UFT sta avviando ampi lavori ai fini dell’attuazione di tali raccomandazioni, che avverrà pertanto nel quadro delle modifiche normative in vista del periodo CP 2029–2032. A
prescindere da ciò, le disposizioni rilevanti per il calcolo dei prezzi delle tracce saranno stabilite
dall’UFT, a livello di OARF-UFT, nella primavera 2024 e saranno quindi determinanti per le CP 2025– 2028.
L’urgenza di adeguare l’OARF deriva inoltre, da un lato, dalla modifica di tre basi legali e dall’altro dai considerevoli svantaggi che si verrebbero a creare in mancanza di una riforma. Il primo adeguamento giuridico ha visto l’integrazione della nuova competenza della ComFerr e del Servizio di assegnazione delle tracce (SAT) nella Lferr. Come seconda cosa si è provveduto a definire la capacità professionale nella riconfigurazione del certificato di sicurezza nella Lferr e nell’ordinanza del 4 novembre 2009 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF; RS 742.141.2). In terzo luogo, il
fabbisogno di adeguamento deriva dal recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/101. In mancanza di una revisione, la Svizzera continuerebbe ad avere una pendenza nei confronti dell’UE per quanto riguarda tale recepimento. Senza un adeguamento sussiste il rischio che le imprese non possano più stipulare un’assicurazione a causa dell’ammontare della somma assicurata e della
configurazione della responsabilità per l’autorizzazione di accesso alla rete.
La Svizzera ha recepito la procedura europea che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza nonché le disposizioni per il rilascio di certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie mediante adeguamento dell’ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (Oferr; RS 742.141.1) con effetto al 1º dicembre 2019. Con l’introduzione di tale procedura europea, per il traffico internazionale (traffico fra più Paesi) e il traffico
1 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/10 della Commissione, del 6 gennaio 2015, relativo ai criteri per i richiedenti di capacità dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 34). 2/17 BAV-D-EC8B3401/659