Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 17 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-242.1-5/4/4
all’aggiornamento dei prezzi di base nell’articolo 1 e degli allegati 1 e 2 relativi ai supplementi per la domanda e per le fermate. La decisione definitiva sull’introduzione del prezzo di base aggiornato sarà presa nella primavera 2024 dopo l’analisi del coinvolgimento degli ambienti interessati e l’esame della copertura dei costi marginali effettivi delle FFS per gli anni 2022 e 2023. Le relative informazioni seguiranno in sede separata e indipendentemente dal presente progetto.
Nel 2022–2023 l’UFT ha inoltre commissionato una valutazione degli elementi di incentivazione del nuovo sistema di definizione dei prezzi delle tracce 2017 (in it. solo riassunto). Le raccomandazioni del rapporto finale3 saranno esaminate e attuate per il periodo CP 2029–2032. Concretamente questo vuol dire che per il periodo CP 2025–2028 il sistema di definizione dei prezzi delle tracce e gli elementi di incentivazione esistenti resteranno invariati.
1.5 Orario
Sulla base dell’articolo 13 capoverso 3 LTV, l’OOra disciplina la procedura di allestimento e di
pubblicazione degli orari delle corse regolari destinate al trasporto di viaggiatori delle imprese di
trasporto titolari di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 LTV o delle imprese a loro parificate in virtù di un accordo internazionale, nonché delle imprese di trasporto che si sottopongono volontariamente all’ordinanza.
Nell’ambito della revisione totale dell’OOra, l’espressione «impresa di trasporto» è sostituita dal
termine «impresa» già introdotto negli altri atti. La procedura di allestimento dell’orario viene inoltre precisata a livello di ordinanza e adeguata agli sviluppi tecnici in materia di trasmissione dei dati. Oggi, infatti, è possibile trasmettere una maggiore quantità di dati (dati d’orario, in tempo reale, relativi al progetto d’orario e a eventi) a un ente idoneo per l’integrazione in sistemi di informazione elettronici. Al momento una maggiore flessibilità di questa procedura, con particolare riferimento alla pianificazione a finestra mobile, non è oggetto di discussione.
2 Commento alle singole disposizioni
2.1 Modifiche dell’ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF) RS 742.122 Nuovo articolo 1 capoverso 4 – Campo d’applicazione per il prezzo della traccia con riferimento all’articolo 1 capoverso 3 lettera b OARF
L’articolo 1 capoverso 3 OARF prevede determinati casi per i quali non deve necessariamente essere accordato l’accesso alla rete. Le eccezioni disciplinate nell’articolo 1 capoverso 3 lettere a e c OARF rimangono applicabili anche nella prospettiva attuale. L’applicazione dell’articolo 1 capoverso 3
lettera b OARF determina invece, nella pratica, situazioni in cui dev’essere corrisposto un prezzo della traccia sebbene non sia necessaria alcuna autorizzazione di accesso alla rete. Ne sono un esempio le parti della Wengernalpbahn AG o della Transports Montreux-Vevey-Riviera SA che danno diritto a indennità. Tali casi devono ora essere inseriti nel campo d’applicazione della sezione 6 OARF e l’articolo 1 dell’ordinanza dev’essere integrato di conseguenza con un nuovo capoverso 4.
Articolo 3 capoverso 2 – Abrogazione della limitazione a determinati tipi di traffico e a determinate tratte
Questo capoverso può essere stralciato. Le autorizzazioni di accesso alla rete non sono ora più
limitate a determinati tipi di traffico o a determinate tratte. Non esistono argomentazioni o casi, né oggi né in futuro, che dal punto di vista attuale giustificherebbero una simile limitazione.
Articolo 4 – Abrogazione del rimando alla capacità professionale sulla base della Lferr e dell’OASF
3 Il rapporto finale è disponibile all’indirizzo www.bav.admin.ch > Pubblicazioni > Rapporti e studi > Altri temi 5/17 BAV-D-EC8B3401/659