Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 17 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-242.1-5/4/4
Articolo 22 – Revisione totale dell’articolo
Le prestazioni supplementari si fondano in parte sull’infrastruttura di base di cui all’articolo 62
capoverso 1 Lferr (p. es. lo smistamento), ma in parte anche su altri impianti che dal punto di vista del finanziamento dell’infrastruttura non sono compresi nell’infrastruttura di base (art. 62 cpv. 2 Lferr). In virtù dell’articolo 62 capoverso 2 Lferr, tali impianti devono essere interamente finanziati dagli utenti; devono quindi essere fatturati i costi completi. Per rendere trasparente la distinzione tra prestazioni supplementari a costi marginali e a costi completi, l’articolo viene riformulato e strutturato di
conseguenza. Dall’introduzione dell’accesso alla rete, una parte delle prestazioni supplementari dell’infrastruttura di base è fatturata secondo prezzi di scarsità. Anche questo aspetto sarà ora definito in modo più chiaro.
Allegato 2 – Abrogazione dell’allegato 2
L’allegato 2 viene abrogato e l’elenco delle tratte trasferito nel nuovo allegato 1a OARF-UFT. In futuro il concetto di «tronchi di confine» dovrà essere utilizzato esclusivamente per le autorizzazioni
d’esercizio. Nell’Oferr saranno pertanto aggiunti un nuovo capoverso 8 e un nuovo allegato 8 per i tronchi di confine (progetto separato). L’espressione «tratta in prossimità del confine» continuerà a essere utilizzata per i certificati di sicurezza e ora anche per il prezzo di traccia.
2.2 Modifiche dell’ordinanza dell’UFT concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT) RS 742.122.4 Articolo 1 capoverso 5 – Trasferimento dell’elenco dei tronchi di confine dall’allegato 2 OARF al nuovo allegato 1a OARF-UFT
L’elenco dei tronchi di confine nell’allegato 2 OARF è stato trasferito nell’OARF-UFT e a tale scopo è stato inserito un nuovo allegato 1a (cfr. spiegazione relativa all’articolo 19a capoverso 6 OARF).
Articolo 3 capoverso 3 – Estensione del supplemento per l’energia elettrica alla tratta Emmenbrücke-Hübeli (bif.) – Beinwil am See – Lenzburg
Si tratta di una precisazione: la disposizione si applica alle tratte interoperabili e a quella non
interoperabile Emmenbrücke-Hübeli (bif.) – Beinwil am See – Lenzburg.
Articolo 3 capoverso 4 – Abolizione del supplemento per l’energia elettrica per i veicoli privi di freni rigenerativi
Si tratta di una semplificazione: i valori di riferimento forfettari relativi al consumo di energia elettrica sono stati aggiornati e dal 2025 si applicheranno senza distinzioni per i veicoli con e senza freni rigenerativi. La quota di veicoli privi di freni rigenerativi e di misurazione dell’energia corrisponde a meno dell’1 per cento dell’intero volume di traffico e comprende veicoli datati che, nel medio termine, saranno messi fuori servizio e sostituiti con nuovi veicoli dotati di freni rigenerativi. Il supplemento per i veicoli che ne sono privi perderà dunque il suo effetto incentivante. Infine, i costi dell’energia elettrica sono già interamente coperti mediante il supplemento per i veicoli senza misurazione dell’energia (art. 20a cpv. 3 OARF).
Articolo 4 – Abrogazione dello sconto ETCS
Secondo l’articolo 19c capoverso 2 della vigente versione dell’OARF, del 1º gennaio 2021, lo sconto ETCS è concesso fino al 31 dicembre 2024. Non essendo prevista alcuna proroga, lo sconto viene stralciato.
12/17 BAV-D-EC8B3401/659