Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 17 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-242.1-5/4/4

L’attuale articolo 11b capoverso 1 viene precisato e suddiviso nei capoversi 2 e 4. Nel capoverso 2 sono inseriti criteri analoghi a quelli della direttiva 2012/34/UE4 (cfr. all. VII n. 8). Nel capoverso 4 è stabilito che è necessario consultare le imprese interessate a svolgere il trasporto ferroviario e

importanti gestori dei dispositivi di servizio interessati, ai sensi della direttiva 2012/34/UE5 (cfr. art. 3 e all. VII n. 10).

Articolo 11b capoverso 3 – Annuncio delle limitazioni della capacità

Si tratta di una precisazione dei criteri in linea con il capoverso 2.

Articolo 11b capoversi 5 e 6 – Accordo e disposizione di limitazioni della capacità allo scadere dei termini validi per l’annuncio di cui ai capoversi 2 e 4

I concetti vengono uniformati: limitazioni della capacità secondo l’articolo 11b capoverso 2 e catene di trasporto secondo l’articolo 11b capoverso 7 OARF.

Se le limitazioni della capacità non hanno ripercussioni sulle catene di trasporto nel traffico viaggiatori e se sussiste la possibilità di deviare il traffico merci su altre tratte, i GI possono convenire limitazioni della capacità con le ITF interessate anche dopo i termini legali (cpv. 5).

Se le limitazioni della capacità hanno ripercussioni sulle catene di trasporto nel traffico viaggiatori o se non sussiste la possibilità di deviare il traffico merci su altre tratte, i GI possono disporre in via

eccezionale limitazioni della capacità qualora sussista il rischio di notevoli svantaggi per il progetto di costruzione. Occorre rispettare almeno il termine per la pubblicazione degli orari modificati, vale a dire due mesi secondo l’articolo 11b capoverso 7 (cpv. 6).

Con rischio di notevoli svantaggi per il progetto di costruzione s’intendono tra l’altro i forti ritardi o i casi in cui il mantenimento della qualità è messo a repentaglio, ad esempio, da chiusure prolungate.

Articolo 11b capoversi 7–9 – Limitazioni della capacità che durano meno di un anno d’orario

Occorre precisare che i capoversi 6–8 si applicano solo per limitazioni della capacità che durano meno di un anno d’orario. In questo caso le tracce dell’orario annuale non sono disponibili per un determinato intervallo di tempo, durante il quale non è possibile effettuare le offerte ordinate e il GI deve occuparsi del servizio sostitutivo. L’attuale regolamentazione in materia viene mantenuta.

Il capoverso 8 corrisponde al capoverso 7 dell’atto vigente, che rimane invariato.

Nel capoverso 8 vengono mantenute e disciplinate in maniera vincolante l’interpretazione e la prassi attuali.

Articolo 11b capoverso 10 – Limitazioni della capacità che durano almeno un intero anno d’orario

Finora, in relazione al traffico ordinato esisteva una prassi consolidata per stabilire chi dovesse

sostenere gli eventuali costi supplementari nel caso di una limitazione della capacità superiore a un anno. Mancava però una definizione formale, che ora viene introdotta. È necessario considerare il singolo caso e decidere di volta in volta quale offerta debba essere proposta e ordinata. A tal fine si

4 Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32), modificata dalla decisione delegata (UE) 2017/2075 (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 69). 8/17 BAV-D-EC8B3401/659