Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine

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3.1.3.2.2. Inclusione di attori assimilabili a quelli statali

Per fare in modo che, dal punto di vista delle vittime, il campo di applicazione della disposizione penale prevista non sia troppo ristretto, nell’ambito del presente progetto si propone di non limitare la cerchia degli autori agli attori statali ma di ampliarla anche alle persone che sono membri o fanno parte di un’organizzazione che può essere assimilata alle strutture statali dato il suo monopolio sull’uso della forza. Si pensi ad esempio alle organizzazioni parastatali, politiche o di altro tipo che nei fatti possono esercitare un potere simile a quello dello Stato su un gruppo della popolazione o su singole persone. Il grado di illiceità di atti di tortura compiuti in un contesto simile, che formalmente è slegato dallo Stato nel senso del diritto internazionale, è paragonabile a quello dell’abuso del monopolio dello Stato sull’uso della forza e, dal punto di vista della vittima, è oggettivamente giustificato, se non addirittura necessario, trattare queste situazioni allo stesso modo. Se l’autorità e, di conseguenza, il potere dello Stato su un territorio risulta indebolito, deve essere possibile agire contro coloro che nei fatti detengono il potere e che occupano il vuoto di potere lasciato dallo Stato in quanto attori parastatali. Un’estensione ai soggetti che di fatto mantengono l’ordine o detengono il potere consente quindi di tenere conto della gravità dell’illecito anche dal punto di vista della vittima interessata. In ultima analisi tale scelta corrisponde anche alla definizione della cerchia degli autori fornita per la fattispecie della tortura nell’ambito dei crimini contro l’umanità in base all’articolo 7 dello Statuto di Roma. Secondo quanto stabilito da questa disposizione42 i singoli atti, così come le aggressioni generali, sono commessi «in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione diretto a realizzare l’attacco» solitamente da attori statali o da altre organizzazioni politiche (o separatiste)43. Questa premessa deve essere tenuta in considerazione, anche nella fattispecie della tortura secondo il vigente articolo 264a CP la vittima è definita come «la persona di cui (l’autore) ha la custodia o il controllo». Unendo entrambe le parti risulta evidente il divario di potere tra autore e vittima proprio della fattispecie in questione.

La chiusura formale e la limitazione agli attori «ufficiali», puramente statali, potrebbero comportare, tra le altre cose, notevoli difficoltà probatorie e, dal punto di vista internazionale, problemi di definizione, in quanto i tribunali dovrebbero prestare particolare cautela nel classificare come Stato in senso stretto un’organizzazione assimilabile a uno Stato. Pensando anche all’assistenza giudiziaria in materia penale sarebbe quindi opportuno prevedere una terminologia e un campo di applicazione meno restrittivi, in modo tale che la Svizzera possa continuare anche in futuro a prestare assistenza giuridica e a supportare i procedimenti penali all’estero, nel caso vi siano i presupposti.

3.1.3.2.3. Conclusioni intermedie in merito alla cerchia degli autori

Alla luce delle osservazioni presentate qui sopra, limitare la cerchia degli autori ed escludere di conseguenza i privati dal campo di applicazione rappresenta una possibi-

42 Art. 7 cpv. 2 lett. a dello Statuto di Roma.

43 Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, Baden-Baden, §16 n. marg. 37.