Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine

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Nel caso in cui la cerchia degli autori fosse estesa anche ai privati, uno dei vantaggi sarebbe che tutti i casi in cui si accertano atti di tortura potrebbero essere coperti in modo uniforme a livello giuridico dalla nuova fattispecie specifica. Rientrerebbero ad esempio nel campo di applicazione il caso di un rapitore che agisce privatamente e fa ricorso alla tortura per costringere la vittima a rivelare delle informazioni allo scopo di arricchirsi, i casi di maltrattamenti gravi verso figli propri o parenti anziani in un contesto privato allo scopo di punire e umiliare oppure azioni volte ad arrecare dolore fisico o psichico acuto al fine di intimidire nell’ambito di un rapporto di lavoro con un datore di lavoro privato.

In questa sede è tuttavia opportuno ricordare ancora una volta che in merito a tutti questi esempi la rispettiva inclusione nella fattispecie della tortura non comporta un’estensione della punibilità generale di tali comportamenti esecrabili: le suddette azioni commesse da soggetti privati sono già punite dal diritto vigente e saranno ritenute reati anche in futuro, indipendentemente dalla decisione del legislatore.

Né il Patto ONU II39 né le disposizioni di cui all’articolo 3 della CEDU che contengono una formulazione sostanzialmente identica limitano esplicitamente la cerchia degli autori agli attori statali. Stando alla giurisprudenza della Corte EDU, l’articolo 3 CEDU non solo è alla base degli obblighi negativi di astenersi, ma obbliga anche lo Stato a proteggere dalla tortura o da trattamenti inumani o degradanti le persone soggette alla sua sovranità attraverso misure idonee, anche quando queste azioni sono compiute da privati40. A questo proposito, i maltrattamenti da parte di autori totalmente privati sono sussunti quanto meno sotto l’articolo 3 EDU nel caso in cui lo Stato non abbia adempiuto ai propri obblighi di protezione. Al contrario la definizione di tortura contenuta nella UNCAT esclude i casi di tortura privata in cui non è coinvolto lo Stato, come quelli illustrati, perché tra i possibili autori inserisce solo i funzionari pubblici o qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto loro istigazione, oppure con il loro consenso espresso o tacito, che infliggono dolore o sofferenze.

È possibile pertanto tenere perfettamente conto del particolare grado di illiceità della tortura stabilito dalla Convenzione dell’ONU contro la tortura nel diritto nazionale sancendo che l’abuso di un monopolio dello Stato sull’uso della forza o, così come spiegato di seguito, da soggetti assimilabili a quelli statali costituisce l’elemento centrale del reato e creando così una disposizione speciale per questo reato particolarmente riprovevole e da punire in modo particolare41. Considerate dunque le disposizioni internazionali e le norme penali del diritto svizzero già vigenti, nell’elaborazione di una fattispecie della tortura da inserire nel diritto penale ordinario è possibile a livello giuridico e pratico rinunciare a un ampliamento esplicito della cerchia degli autori ai privati.

39 RS 0.103.2.

40 Sentenza della Corte EDU del 10.5.2001 (ric. n. 29392/95), racc. 01-V par. 73 – Z. ed altri c. Regno Unito; Sentenza della Corte EDU del 29.4.2002 (ric. n. 2346/02), racc. 02-III par. 51 – Pretty c. Regno Unito.

41 In questo modo si potrebbe far fronte e limitare il pericolo comunque esistente di «banalizzare» la tortura.