Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine
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loro approvazione determinante, l’indurre sarebbe senza dubbio già punibile in quanto costituisce una partecipazione ai sensi dell’istigazione (art. 24 CP). Tuttavia, data la rilevanza nei fatti di questo scenario e per garantire la trasparenza linguistica, in questo passaggio l’azione viene menzionata esplicitamente.
3.1.3.2 Cerchia degli autori
3.1.3.2.1. Estensione ai privati
Una questione centrale che si pone nel momento dell’introduzione di una disposizione penale esplicita contro la tortura è se
- limitare la cerchia degli autori agli attori statali (e al loro personale ausiliario); oppure
- se questa deve essere estesa ai privati.
Effettuando un confronto a livello europeo, in Francia e in Italia, ad esempio, la tortura commessa da privati costituisce un reato (v. la seguente analisi di diritto comparato).
Nell’ambito della presente procedura di consultazione sono quindi sottoposte due diverse varianti, che differiscono tra loro per quanto riguarda il campo di applicazione della nuova disposizione penale e la possibile cerchia degli autori. Ai fini della decisione che dovrà essere presa al termine in merito all’eventuale inclusione dei privati nel campo di applicazione della fattispecie penale della tortura, in ultima analisi sarà determinante il modo di concepire la tortura da parte del legislatore e, in particolare, se a suo avviso l’elemento che la caratterizza maggiormente è
- la natura crudele del reato; oppure
- se è rilevante anche l’abuso del monopolio dello Stato sull’uso della forza.
Per fare un esempio, se nella fattispecie della tortura fossero contemplati per principio anche i privati, nei casi di bambini maltrattati o trascurati dai genitori o da altre persone autorizzate alla loro custodia, ad esempio, in futuro si potrebbe porre la questione se tale reato debba essere classificato come tortura o, così come avvenuto finora, principalmente come reato contro la vita e l’integrità della persona, quindi, ad esempio, come lesione personale grave o sequestro di persona.
Nell’esaminare la possibilità di includere o meno gli attori privati è opportuno sottolineare che nella definizione di tortura data nella Convenzione UNCAT si fa riferimento solo agli attori statali. Nella Convenzione, quindi, non sono presenti disposizioni di diritto internazionale relative all’inclusione dei privati nella cerchia degli autori di tortura. Dal punto di vista dell’assistenza giudiziaria non vi è alcuna necessità di includere i privati nella cerchia degli autori di tortura, perché in questo ambito gli obblighi si basano sul diritto internazionale. L’iniziativa parlamentare 20.504 da cui scaturisce il presente rapporto chiede l’introduzione della tortura come fattispecie specifica nel diritto penale svizzero per garantire la conformità alle prescrizioni del diritto internazionale. È opportuno però sottolineare che la Svizzera adempirebbe ai propri obblighi in base alla UNCAT, anche nel caso in cui al momento dell’attuazione a livello nazionale la cerchia degli autori fosse più ampia rispetto a quanto stabilito dalla Convenzione.