Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine

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2.2 Il contesto internazionale e la posizione precedente del Consiglio federale

Il 2 dicembre 1986 la Svizzera ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 (di seguito: UNCAT). Per la Svizzera la Convenzione è entrata in vigore il 26 giugno 198713.

La UNCAT contiene disposizioni che indicano agli Stati come vietare e prevenire la tortura. La Convenzione precisa quindi il divieto generale di tortura obbligando gli Stati Parte ad adottare una serie di misure adeguate a garantire la prevenzione e la repressione della tortura nonché a proteggere le persone private della libertà da attacchi alla loro integrità fisica e psichica. In base a questi principi gli Stati Parte sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e combattere la tortura, proteggere le persone private della libertà affinché la loro integrità fisica e psichica non venga pregiudicata e a risarcire le vittime. La UNCAT prevede anche un sistema di controllo internazionale. Gli Stati Parte ogni quattro anni devono infatti presentare al Comitato contro la tortura (CAT) un rapporto sulle misure che hanno attuato per soddisfare i loro obblighi derivanti dalla Convenzione.

L’articolo 4 capoverso 1 UNCAT stabilisce che «ogni Stato Parte provvede affinché qualsiasi atto di tortura costituisca un reato a tenore del suo diritto penale». L’articolo 1 UNCAT stabilisce che per atto di tortura si intende qualsiasi atto con il quale un funzionario pubblico infligge a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa informazioni o confessioni, di punirla o di intimidirla. Gli Stati Parte della Convenzione, tra i quali anche la Svizzera, devono quindi punire tutti i comportamenti contemplati da entrambe le disposizioni. Inoltre, sono tenuti a presentare regolarmente al Comitato contro la tortura (CAT) un rapporto in merito ai provvedimenti adottati. Nell’ambito di questo monitoraggio, il Comitato fornisce agli Stati Parte le sue osservazioni conclusive e le sue raccomandazioni. Oltre a questo, il Comitato decide in merito ai ricorsi per violazione della Convenzione.

Nel 2015 nelle sue osservazioni conclusive al settimo rapporto periodico della Svizzera14 il CAT ha inserito la definizione di tortura e la sua punibilità tra i principali motivi di preoccupazione e le raccomandazioni. In particolare il Comitato ha nuovamente raccomandato alla Svizzera di rendere la tortura una fattispecie penale specifica che riprende completamente le disposizioni dell’articolo 1 della Convenzione e di garantire che le pene previste in caso di tortura siano adeguate alla gravità del reato.

Il Protocollo facoltativo del 18 dicembre 200215 alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti dell’ONU, che per la Svizzera è entrato in vigore nel 2009, intende evitare atti di tortura e altre pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti nei luoghi di detenzione attraverso regolari sopralluoghi da parte del Sottocomitato per la prevenzione della tortura (SPT; Sous-comité pour la prévention de la torture). Il Protocollo facoltativo costituisce quindi un’integrazione

13RS 0.105

14Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Suisse.

15 RS 0.105.1