Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

lità del tutto valida, che tiene conto sia degli obblighi internazionali sia della particolare gravità del reato di tortura. Pertanto, oltre all’opzione in cui il campo di applicazione viene esteso, si propone anche una formulazione in cui il campo di applicazione è limitato agli attori statali e parastatali in senso stretto, che detengono di fatto il potere. Nel caso in cui il campo di applicazione venisse esteso ai privati la pena minima sarebbe di conseguenza ridotta, mentre come pena massima sarebbe in entrambi i casi prevista una pena detentiva di fino a dieci anni. Le pene sono così definite tenendo conto della gravità del reato, delle pene previste per fattispecie comparabili e alla luce del fatto che la tortura sarà sicuramente giudicata in concorso con altre fattispecie penali (p. es. reati sessuali o reati contro la libertà personale) e la pena potrà essere aumentata di conseguenza, anche in misura maggiore rispetto a quanto previsto per il reato, dal Tribunale.

La variante più restrittiva, che limita il campo di applicazione agli attori statali e parastatali, da un lato soddisfa l’esigenza fondamentale di un’attuazione in conformità con le disposizioni di diritto internazionale in base alla convenzione dell’ONU contro la tortura e, dall’altro, tiene conto nel migliore dei modi dello specifico grado di illiceità della tortura. Un’eventuale esclusione dei privati da questa disposizione in ogni caso non minimizzerebbe in alcun modo questo tipo di azioni: le fattispecie penali esistenti, come lesione personale, sequestro di persona e violazione degli obblighi di assistenza, permettono già di punire e, a seconda dei casi e delle colpe, di comminare pene elevate.

3.1.3.3 Indicazione esplicita delle circostanze aggravanti?

Diverse fattispecie del diritto penale ordinario svizzero prevedono circostanze aggravanti, le cosiddette qualificazioni, come la crudeltà, citate nella fattispecie penale stessa44. A questo riguardo va detto che nell’ambito della commisurazione della pena45 (in base alla colpa, alla violazione o alla messa in pericolo del bene giuridico, alla reprensibilità dell’offesa, ai motivi e agli scopi dell’autore del reato) il giudice può (e deve) ad ogni modo tenere conto di questi elementi aggravanti, anche se tali elementi non sono esplicitamente menzionati nella disposizione penale applicabile. Sul piano legislativo, quindi, è opportuno essere cauti nella definizione e nella menzione di specifici motivi aggravanti della pena, considerato anche che l’inserimento di un elenco comporta inevitabilmente il rischio di dimenticare determinati aspetti o elementi o di valutare in modo erroneo il relativo grado di illiceità.

A questo punto, considerati i diversi aspetti, si è deciso di rinunciare all’indicazione, sotto forma di elenco, delle circostanze aggravanti nella disposizione contro la tortura. Dal punto di vista legislativo, si prescinde anche dal proporre un elenco esemplificativo e non esaustivo. Occorre piuttosto basarsi sui criteri generali stabiliti per la com-

44 Esempi di circostanze aggravanti: commissione per mestiere, reiterazione del reato, minaccia dell’impiego di violenza, minaccia di mettere in pericolo la vita o l’integrità corporale, commissione del reato su più persone (estorsione, art. 156 CP), impiego di armi pericolose, commissione del reato come associato a una banda, particolare pericolosità, esposizione a pericolo di morte, crudeltà (rapina, art. 140 CP).

45 Art. 47 segg. CP.