Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine
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al meccanismo di controllo di cui alla suddetta Convenzione contro la tortura. In Svizzera questo compito è svolto dalla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT), una commissione indipendente costituita nel 2010. Il suddetto Protocollo facoltativo prevede che il SPT collabori con altri organismi internazionali e commissioni nazionali per coordinare le rispettive attività. Il SPT fornisce inoltre consulenza e supporto alle commissioni nazionali nell’ambito di contatti diretti, in particolare attraverso raccomandazioni e prese di posizione rispetto ai provvedimenti attuati per migliorare la protezione delle persone detenute.
La Convenzione europea del 26 novembre 198716 per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, entrata in vigore per la Svizzera nel 1989, pone l’accento sulla prevenzione. Nello stesso momento in cui è stata conclusa questa Convenzione, il Consiglio d’Europa e i suoi Stati membri hanno istituito il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT; Comité européen pour la prévention de la torture). Il compito del CPT è esaminare attraverso regolari sopralluoghi nei Paesi il trattamento riservato alle persone private della libertà per motivi di diritto penale, processuale, civile o amministrativo, allo scopo, se necessario, di aumentare il livello di protezione di queste persone dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti. Per permettere al CPT di adempiere ai suoi compiti, le Parti contraenti si impegnano a fornire al Comitato diverse agevolazioni, autorizzazioni all’accesso e possibilità di esame. Anche il CPT, inoltre, redige un rapporto confidenziale corredato di raccomandazioni.
Nella sua seduta del 21 giugno 2019 il Consiglio federale ha adottato l’ottavo rapporto periodico della Svizzera all’attenzione del Comitato dell’ONU contro la tortura17. All’interno di questo rapporto viene ribadito che il quadro legale svizzero relativo all’incriminazione della tortura rispetta integralmente i requisiti della Convenzione e che quindi il diritto svizzero non presenta lacune.
2.3 La tortura nel diritto svizzero vigente
Nell’ambito dell’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 199818 (di seguito: Statuto di Roma) la Svizzera ha messo in vigore disposizioni di diritto penale che definiscono tra l’altro in modo più preciso i crimini contro l’umanità, precedentemente non codificati nel diritto penale svizzero, e i crimini di guerra. In questo modo quindi al Codice penale svizzero sono state aggiunte disposizioni che permettono di punire gli atti di tortura al verificarsi di determinate condizioni.
Il diritto vigente punisce la tortura in base all’articolo 264a CP nell’ambito dei crimini contro l’umanità. Secondo quanto stabilito al capoverso 1 lettera f di suddetta disposizione, chiunque, nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili, infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un
16 RS 0.106
17 Ottavo rapporto periodico della Svizzera all’attenzione del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT). Rapporto del Consiglio federale (admin.ch).
18 RS 0.312.1; Votazione finale del 18 giu. 2010, Boll. Uff. 2010 N 1155, Boll. Uff. 2010 S 746.