Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine

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tedesco (CP-G)57 o come estorsione di un’informazione, purché l’autore abbia agito in qualità di pubblico ufficiale (art. 343 CP-G58).

La pena prevista per la tortura varia da Paese a Paese. La Francia punisce questo reato con una pena detentiva fino a 15 anni (art. 222-2 CP-F), l’Italia prevede la reclusione da quattro a dieci anni (art. 613 bis CP-I), il Lussemburgo da cinque a dieci anni (art. 260-1 CP-L) e l’Austria una pena detentiva fino a dieci anni (art. 312a CP-A). In Germani la tortura, se avviene sotto forma di coazione «in modo particolarmente grave», viene punita con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni (art. 240 cpv. 4 CP-G). Se l’autore ha agito in qualità di pubblico ufficiale per costringere la sua vittima a dare un’informazione o rilasciare una testimonianza nell’ambito di un procedimento, il reato viene punito con una pena detentiva da uno a dieci anni (art. 343 cpv. 1

n. 3 CP-G).

Tutti i Paesi citati prevedono circostanze aggravanti. In particolare nel caso in cui la tortura causa lesioni personali (art. 613 bis CP-I; art. 312a CP-A; art. 260-2 seg. CP-L). La disposizione di legge francese include nella cerchia degli autori anche i privati nella fattispecie di base di cui all’articolo 222-1 CP-F e agli articoli successivi vengono disciplinate le relative forme qualificate. In Francia, quindi, è prevista una pena detentiva maggiore se il reato è commesso ai danni di determinate persone particolarmente vulnerabili, in particolare minori di età inferiore ai 15 anni (art. 222-3 cpv. 1 CP-F), o di una persona che dovrebbe essere tutelata a causa della sua età, di una malattia, di un’infermità, di una disabilità fisica o mentale o perché sta portando avanti una gravidanza di cui l’autore è a conoscenza (art. 222-3 cpv. 2 CP-F). Anche la disposizione italiana sulla tortura prevede, al secondo comma, la qualificazione del reato di base quando quest’ultimo è commesso da una persona che esercita il potere dello Stato: la pena è la reclusione da 5 a 12 anni se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio (art. 613 bis CP-I).

Se gli atti di tortura hanno portato al decesso della vittima, l’Austria prevede una pena detentiva da 10 a 20 anni o la reclusione a vita (art. 312a cpv. 2 CP-A). In casi simili la Francia prevede la reclusione a vita (art. 222-6 CP-F), così come il Lussemburgo (art. 260-4 CP-L). In Italia nel caso in cui la tortura porti involontariamente al decesso della vittima è prevista una pena detentiva di 30 anni. Mentre se il colpevole cagiona volontariamente la morte della vittima, la pena è l’ergastolo (art. 613 bis CP-I).

57 «Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft» (art. 240 cpv. 1 CP-G). «In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter (1.) eine Schwangere zum Schwangerschaftsabbruch nötigt oder (2.) seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht» (art. 240 cpv. 4 CP-G).

58 «Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Disziplinarverfahren oder einem ehrengerichtlichen oder berufsgerichtlichen Verfahren berufen ist, einen anderen körperlich misshandelt, gegen ihn sonst Gewalt anwendet, ihm Gewalt androht oder ihn seelisch quält, um ihn zu nötigen, in dem Verfahren etwas auszusagen oder zu erklären oder dies zu unterlassen, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft» (art. 343 cpv. 1 n. 1 CP-G).