Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine

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elemento costitutivo del reato (v. n. 3.1.3.1). In tal caso, dato l’elemento di coazione, il legame con i reati contro la libertà sarebbe comprensibile a livello di contenuto. Se venisse scelta questa collocazione sarebbe opportuno favorire la competenza cantonale per il perseguimento penale, sebbene nel caso di un atto di tortura verso un membro di un’autorità federale, a seconda del caso specifico, non dovrebbe essere esclusa neppure una competenza federale33.

Infine, come quarta opzione la fattispecie penale della tortura potrebbe essere collocata nel Titolo diciottesimo del CP tra i reati contro i doveri d’ufficio e professionali. Questo, in generale, significherebbe limitare la cerchia degli autori agli attori statali per quanto riguarda la tortura. Tuttavia, dato il grado di illiceità palesemente maggiore della tortura rispetto agli altri reati contro i doveri d’ufficio e professionali, vi sono dubbi sull’adeguatezza di tale collocazione. Nel caso venisse scelta questa opzione ovviamente i Cantoni sarebbero responsabili del perseguimento penale degli impiegati cantonali e la Confederazione di quelli federali.

Dopo aver esaminato le diverse varianti e le possibilità a livello legislativo la Commissione è giunta alla conclusione che per l’introduzione della fattispecie della tortura è opportuno privilegiare la prima opzione e quindi collocare la fattispecie tra i reati contro la vita e l’integrità della persona nel Titolo primo del Codice penale. La collocazione della tortura in questo titolo quanto mai centrale del Codice penale esprimerebbe il particolare significato della sua penalizzazione e sottolineerebbe la forte analogia con le lesioni corporali e l’aspetto del danneggiamento (in parte durevole e grave) della salute fisica e psichica. Allo stesso modo si terrebbe conto del fatto che con l’introduzione della fattispecie specifica della tortura (p. es. nel caso sia associata a reati sessuali o reati contro la libertà) per le autorità di perseguimento penale e i tribunali sarebbe più complicato gestire i concorsi di reati penali: collocando questa fattispecie tra i reati contro la vita e l’integrità della persona si indicherebbe chiaramente che nella disciplina dei concorsi di reati e nell’applicazione da parte dei tribunali è possibile procedere così come nel caso di altri reati gravi contemplati allo stesso titolo, ad esempio le lesioni gravi.

Il fatto che la tortura possa avvenire in un clima di terrore in cui vi è un abuso della differenza di potere e che l’autore possa quindi perseguire un determinato obiettivo, farebbe sembrare anche ovvia la collocazione tra i delitti contro la libertà personale, perché in questo contesto la violazione della libera volontà della vittima rappresenta un aspetto centrale della violazione del bene giuridico. La vittima viene limitata nella sua libera formazione della volontà e nella sua libertà di azione e costretta a fare, omettere o tollerare.

Alla luce delle precedenti considerazioni è stato deciso che, considerati l’elevata gravità dell’illecito e il relativo bene giuridico protetto è più adeguata una collocazione tra i reati contro la vita e l’integrità della persona e quindi deve essere data la priorità a questa soluzione. Anche il fatto che la fattispecie della tortura è un divieto derivante dal diritto internazionale non impedisce la collocazione della disposizione all’interno del Titolo primo.

33 Cfr. art. 23 cpv. 1 lett. c CPP in caso di presa d’ostaggio secondo l’art. 185 CP se la coazione è diretta contro autorità federali.