Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine
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figura già in altre disposizioni della parte speciale del Codice penale. Questa formulazione del principio dell’universalità (limitata) assicura che la Svizzera non diventi un porto sicuro per chi ha commesso un crimine particolarmente grave proscritto dalla comunità giuridica internazionale49. Il principio dell’universalità è legittimo anche nella misura in cui i singoli Stati, conformemente all’adagio aut dedere aut iudicare, si impegnano e si autorizzano reciprocamente a perseguire i reati di gravità generalmente riconosciuta, in modo tale che eventuali ostacoli all’applicazione del diritto d’estradizione non permettano che gli autori rimangano impuniti50. Questo permette dunque di chiamare a rispondere di un reato davanti a un tribunale svizzero un potenziale autore che si trova in Svizzera e non può essere estradato51. L’universalità limitata della qui proposta fattispecie della tortura non costituisce però alcun obbligo al perseguimento a livello mondiale delle violazioni del divieto di tortura, in quanto la competenza dei tribunali svizzeri è sia sussidiaria che legata alla presenza sul territorio dell’autore del reato. In concreto, tuttavia, può rivelarsi uno strumento efficace per poter procedere contro l’autore di un reato che soggiorna in Svizzera con l’obiettivo di sottrarsi al perseguimento penale per atti di tortura in un altro Stato sfruttando quindi a proprio favore le lacune dell’assistenza giudiziaria (ad es. per il rischio di una condanna a morte). In questi casi concreti deve poter essere applicato il principio dell’universalità limitata.
3.1.3.5 Prescrizione
Sia la Corte EDU che il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT) hanno stabilito che le disposizioni in materia di prescrizione non si applicano ai divieti di tortura previsti dal diritto penale52. Se la nuova fattispecie penale della tortura fosse, come proposto, collocata nel titolo riguardante i reati contro la vita e l’integrità della persona, la sua imprescrittibilità dovrebbe essere sancita completando l’elenco dei reati di cui all’articolo 101 CP. Il divieto di tortura diventerebbe così l’unico reato contro la vita e l’integrità della persona al quale si applica l’imprescrittibilità.
Il diritto svizzero prevede l’imprescrittibilità di specifiche fattispecie penali soltanto in casi speciali, per reati estremamente gravi o situazioni speciali legate all’età e all’impatto sulla vittima. Le disposizioni in materia di prescrizione dei reati penali sono presenti nella maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali e, tra le altre cose, tengono conto del fatto che con il passare del tempo le possibilità che l’azione penale abbia successo diminuiscono. L’esistenza di un termine di prescrizione è quindi dettata anche da motivi pratici: se viene lasciato passare (troppo) tempo tra la commissione del reato e il suo trattamento a livello giuridico, spesso risulta difficile
49 Satzger, §5 n. marg. 77.
50 Per maggiori ragguagli in merito, cfr. W. Wohlers, «Das Universalitätsprinzip als Anknüpfungspunkt für nationalstaatliche Strafrechtsnormen», in Mélanges en l’honneur d’Ursula Cassani, Ginevra, 2021, pag. 453-467, 459 segg.
51 Un esempio recente è la sentenza del Tribunale penale federale contro l’ex ministro dell’interno del Gambia, Ousman Sonko, per crimini contro l’umanità (Tribunale penale federale, sentenza SK.2023.23 del 15.5.2024, non ancora passata in giudicato).
52 Sentenza della Corte EDU Abdülsamet Yaman c. Turchia del 2 nov. 2004 par. 5; General Comment N3, CAT/C/GC/3 General comment No. 3 (2012) on the implementation of article 14 by States parties § 40.