Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine
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o impossibile raccogliere le prove e, sulla base di queste, condurre il procedimento. Non è più possibile né chiarire sufficientemente i fatti giuridicamente rilevanti, né svolgere la procedura atta ad assicurare le prove rilevanti sulla scena del crimine o tramite le dichiarazioni dei testimoni. Finora quindi il legislatore ha fatto bene a non prevedere un’applicazione su larga scala delle regole in materia di imprescrittibilità e, è debito constatarlo, a non prospettare alle persone interessate la possibilità di portare a termine inchieste penali e pronunciare sentenze di colpevolezza, generando aspettative irrealistiche che avrebbero portato a frustrazione e incomprensione per la mancata conclusione del procedimento.
In questo contesto è opportuno mantenere la stessa cautela a livello legislativo. I termini di prescrizione previsti (art. 97 segg. CP) sono molto lunghi sia per quanto riguarda l’azione penale sia relativamente alla prescrizione della pena. Nel caso di una pena detentiva fino a dieci anni sono rispettivamente di 15 e 25 anni. A questo riguardo è fondamentale ricordare anche che il termine inizia a decorrere (solo) dal momento in cui l’autore smette di tenere il comportamento punibile.
Rinunciare del tutto a termini di prescrizione nell’ambito della nuova fattispecie della tortura creerebbe anche importanti contraddizioni, ad esempio rispetto ad altri reati gravi contro la vita e l’integrità della persona, contraddizioni che secondo la legislazione e la prassi andrebbero evitate.
Resta inteso che i termini estesi o i reati imprescrittibili già oggi specificatamente previsti continueranno a sussistere anche nel contesto degli atti di tortura: se, ad esempio, nell’ambito di un atto di tortura l’autore del reato commette anche aggressioni sessuali ai danni di bambini, si applicano le norme stabilite in merito ai termini di prescrizione più lunghi o all’imprescrittibilità e il tribunale provvede ad aumentare la pena di conseguenza (v. considerazioni fatte in precedenza). Alla luce di quanto affermato si è deciso di rinunciare a definire come imprescrittibile la specifica fattispecie penale della tortura. Nell’ambito di una futura valutazione della Svizzera occorrerà esporre alla commissione d’esame internazionale le relative considerazioni.
3.2 Ulteriori adeguamenti delle disposizioni di legge
In base alla proposta presentata di integrazione del diritto penale ordinario con una disposizione specifica contro gli atti di tortura vengono adeguate anche le seguenti disposizioni di legge:
- Codice penale: articolo 64, articolo 66a, articolo 260bis
- Codice di procedura penale: articolo 258a, articolo 258b, articolo 269, articolo 286
- Assistenza in materia penale: articolo 3
- Codice penale militare: articolo 121a (nuovo), articolo 171b
- Procedura penale militare: articolo 70, articolo 73a, articolo 73w, articolo 73x