Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine

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misurazione della pena. In relazione alla fattispecie della tortura, inoltre, per l’apprezzamento giuridico nel singolo caso è possibile fare ricorso a un’ampia e fondata giurisprudenza sia nazionale che derivante dal diritto previsto dalla UNCAT46.

3.1.3.4 Universalità e competenza delle autorità di perseguimento penali svizzere

Il campo di applicazione territoriale del diritto penale svizzero è disciplinato dalle disposizioni generali del Codice penale47. Queste norme generalmente valide si basano in modo determinante sui principi di territorialità (reati commessi in Svizzera), protezione della sovranità statale (crimini o delitti commessi contro lo Stato), rispetto degli obblighi internazionali contratti dalla Svizzera e nazionalità dell’autore o della vittima (reato commesso da o contro uno svizzero). In presenza di una di queste situazioni, il perseguimento penale e controllo giurisdizionale sono di competenza delle autorità svizzere.

Il diritto penale fondamentale contiene inoltre una serie di disposizioni specifiche che estendono il campo di applicazione del diritto svizzero, in particolare a situazioni in cui il reato è commesso all’estero ma l’autore si trova in Svizzera e non viene estradato (per essere giudicato da un tribunale estero competente)48. Attraverso questo tipo di «universalità limitata», il legislatore ha tenuto conto della particolare gravità del reato e, a seconda della situazione, delle disposizioni e dei requisiti internazionali.

La decisione definitiva circa le regole di competenza e i criteri applicabili deve essere presa anche in funzione della fattispecie della tortura proposta concretamente, della collocazione normativa sistematica e dell’eventuale necessità rilevata a livello di contenuto di estendere la competenza giurisdizionale della Svizzera. In ogni caso, dal punto di vista della tecnica legislativa è consigliabile e anche logico prendere spunto da una soluzione già esistente nel diritto penale ordinario piuttosto che mettere in campo un’ulteriore soluzione legislativa. In questo contesto è opportuno far notare che indipendentemente dalla soluzione scelta la Svizzera mantiene la propria capacità di fornire assistenza giudiziaria ad altri Stati e ai tribunali internazionali.

Alla luce della proposta, a livello sistematico, di collocare la fattispecie nel titolo riguardante i reati contro la vita e l’integrità della persona, è logico prevedere un capoverso 2 secondo cui è assoggettato al diritto penale svizzero anche chi commette un reato all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato. Non si applica il requisito della doppia punibilità, mentre rimangono validi i principi in base ai quali non è punito chi all’estero è stato assolto o la cui pena è stata eseguita, condonata o prescritta, e secondo cui il giudice computa la quota di pena scontata all’estero quando essa non è stata scontata definitivamente (art. 7 cpv. 4 e 5 CP). La soluzione legislativa così come esposta sopra, pur essendo in deroga alle disposizioni generali di cui all’articolo 7 CP,

46 V. n. 2.1.

47 Art. 3–7 CP.

48 Ad es. art. 124 CP (Mutilazione di organi genitali femminili), art. 181a CP (Matrimonio forzato), art. 182 CP (Tratta di esseri umani), art. 185 CP (Presa d’ostaggio), art. 185bis CP (Sparizione forzata) o art. 264m CP (Genocidio, crimini contro l’umanità o crimini di guerra).